Art. 17.
                   Accesso agli atti del concorso
   1.  I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della  procedura di concorso - ai sensi dell'art. 16 del Reg. conc. -
se  vi  abbiano  concreto  interesse  per  la  tutela  di  situazioni
giuridiche  direttamente  rilevanti,  inviando  la relativa richiesta
alla Segreteria della Commissione esaminatrice.