Art. 8.
            Diario delle prove scritte, orali e tecniche
   1.  La  comunicazione del diario delle prove successive alla prova
preliminare  avviene  secondo  le  modalita'  indicate nella Gazzetta
Ufficiale  del  30  ottobre 2009. Tale comunicazione assume valore di
notifica a tutti gli effetti.
   2.  La  comunicazione del diario delle prove puo' avvenire anche a
mezzo di raccomandata ovvero attraverso analoghe modalita'.
   3.   Tutte  le  comunicazioni  -  sia  a  mezzo  di  affissione  o
pubblicazione,  sia  a  mezzo  di  raccomandata  o modalita' simili -
assumono  valore  di  notifica  a tutti gli effetti. Le comunicazioni
orali  fornite  ai  candidati  durante  lo  svolgimento  delle  prove
assumono   valore   di  notifica  a  tutti  gli  effetti,  anche  con
riferimento alla convocazione dei candidati a prove successive.