Art. 9.
Convocazione  dei candidati alle prove e notifica dei risultati delle
                                prove
   1.  Per  tutte  le  prove,  la  convocazione  dei  candidati segue
l'ordine  alfabetico  dei  cognomi,  salva  la  possibilita'  per  la
Commissione  esaminatrice  di  procedere all'estrazione della lettera
durante  lo  svolgimento  delle prove scritte per la convocazione dei
candidati ammessi alle prove orali e tecniche.
   2.  La notifica ai candidati dei risultati di ciascuna delle prove
avviene secondo le modalita' indicate nella Gazzetta Ufficiale del 30
ottobre 2009.
   3.  Le  modalita'  di  notifica  dei risultati delle prove possono
essere comunicate in forma orale durante lo svolgimento delle stesse.
Le  comunicazioni  orali  fornite ai candidati durante lo svolgimento
delle prove assumono valore di notifica a tutti gli effetti.