Art. 10.

           Conseguimento del titolo di dottore di ricerca

   Al  termine  del periodo di formazione, i dottorandi sono tenuti a
superare  un  esame  finale  tendente  a dimostrare di avere ottenuto
risultati   di   rilevante   valore   scientifico,   presentando  una
dissertazione  scritta.  Tali risultati vengono accertati da apposita
commissione.  Le  commissioni  giudicatrici  dell'esame  finale  sono
formate  e  nominate,  per ogni corso di dottorato, in conformita' al
Regolamento in materia di dottorati di ricerca dell'Ateneo.