Art. 10. Conseguimento del titolo di dottore di ricerca Al termine del periodo di formazione, i dottorandi sono tenuti a superare un esame finale tendente a dimostrare di avere ottenuto risultati di rilevante valore scientifico, presentando una dissertazione scritta. Tali risultati vengono accertati da apposita commissione. Le commissioni giudicatrici dell'esame finale sono formate e nominate, per ogni corso di dottorato, in conformita' al Regolamento in materia di dottorati di ricerca dell'Ateneo.