Art. 6.

                         Ammissione ai corsi

   I  candidati  sono  ammessi  ai  Corsi, secondo l'ordine stabilito
nella  graduatoria finale di merito, fino alla concorrenza del numero
dei posti messi a concorso per ogni Corso di Dottorato di ricerca.
   In  caso  di  utile  collocamento  in  piu'  graduatorie finali di
merito,  il  candidato dovra' esercitare opzione per un solo Corso di
Dottorato   di   ricerca.   Il  candidato,  risultato  in  base  alla
graduatoria  tra gli ammessi al Corso, decade dall'ammissione qualora
non  esprima  la  propria  accettazione  entro 15 (quindici) giorni a
decorrere  dal  giorno  successivo  alla pubblicazione dell'esito del
concorso;  in  tal  caso  subentra  il  candidato  che  segue secondo
l'ordine  della  graduatoria.  Ai  sensi dell'art. 51 , comma 6 della
legge  449/97, i corsi possono essere frequentati, anche in deroga al
numero  determinato,  dai  titolari di assegni di ricerca che abbiano
superato  le  prove di ammissione. Chi e' gia' in possesso del titolo
di  Dottore  di  ricerca  puo'  essere  ammesso a frequentare, previo
superamento  delle  prove di selezione, un secondo Corso di Dottorato
di ricerca non coperto da borsa.