Art. 6. Ammissione ai corsi I candidati sono ammessi ai Corsi, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria finale di merito, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni Corso di Dottorato di ricerca. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie finali di merito, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo Corso di Dottorato di ricerca. Il candidato, risultato in base alla graduatoria tra gli ammessi al Corso, decade dall'ammissione qualora non esprima la propria accettazione entro 15 (quindici) giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dell'esito del concorso; in tal caso subentra il candidato che segue secondo l'ordine della graduatoria. Ai sensi dell'art. 51 , comma 6 della legge 449/97, i corsi possono essere frequentati, anche in deroga al numero determinato, dai titolari di assegni di ricerca che abbiano superato le prove di ammissione. Chi e' gia' in possesso del titolo di Dottore di ricerca puo' essere ammesso a frequentare, previo superamento delle prove di selezione, un secondo Corso di Dottorato di ricerca non coperto da borsa.