Art. 3.

                    Importi delle borse di studio


   Per  l'anno  accademico  di frequenza dei corsi di perfezionamento
verra'  erogato  (al  lordo  della  imposizione fiscale) l'importo di
€ 24.000 suddiviso in quattro rate.
   Qualora  il Paese prescelto, al momento in cui vengono corrisposti
i  singoli  pagamenti,  non  faccia parte dell'area dell'euro, verra'
erogato  l'equivalente  dell'importo  dovuto  nella  valuta del Paese
stesso,  calcolato  in  base  al  tasso  di  cambio  medio  del  mese
precedente all'effettuazione del pagamento.
   Il  citato  importo  e'  comprensivo  delle  spese di viaggio e di
assicurazione contro le malattie.
   Le   tasse   universitarie   e   quelle  eventuali  di  soggiorno,
opportunamente documentate, restano a carico della Banca d'Italia.
   Al  termine del primo anno di corso puo' essere chiesto il rinnovo
del  finanziamento per il successivo anno di studi. La Banca d'Italia
puo'  accordare tale rinnovo valutando, a suo insindacabile giudizio,
il profitto conseguito.