Art. 4. Commissione esaminatrice Le borse di studio vengono conferite dal Governatore della Banca d'Italia ai candidati dichiarati vincitori da una Commissione, nominata dal Governatore stesso, composta da sette membri scelti tra accademici dei Lincei e/o docenti universitari. La Commissione valuta preliminarmente la coerenza tra il campo tematico indicato all'art. 1 e l'argomento della tesi di laurea e degli eventuali altri lavori presentati, escludendo dalle valutazioni di merito i candidati per i quali non si ravvisi la citata coerenza. Successivamente la Commissione valuta il merito della tesi e degli eventuali altri lavori e tiene altresi' conto del curriculum degli studi e delle eventuali attivita' professionali nonche' del programma degli studi e delle ricerche che il candidato si prefigge di compiere e delle universita' presso le quali intende fruire della borsa di studio. La Commissione tiene conto, inoltre, dell'eventuale risultato ottenuto nel Graduate Record Examination (GRE), nel Graduate Management Admission Test (GMAT) ovvero in test omologhi ove richiesti dalle Universita' prescelte dal candidato per l'ammissione ai relativi corsi di studio. La Commissione, oltre ai vincitori, individua fino a un massimo di 8 candidati ritenuti particolarmente meritevoli da convocare alla prova d'esame di cui all'art. 11. La Banca d'Italia si riserva, inoltre, la facolta' di convocare i vincitori e i particolarmente meritevoli - unitamente ai vincitori e ai particolarmente meritevoli dei concorsi per l'assegnazione delle borse di studio intitolate a «Giorgio Mortara» e «Donato Menichella» per il medesimo anno accademico 2010/2011 - a selezioni per il conferimento di borse di avviamento alla ricerca, nelle aree individuate nell'allegato al presente bando, della durata di tre mesi prorogabili fino a sei e da fruire all'interno dell'Istituto. Ove la Banca si avvalga della facolta' di cui al comma precedente, i vincitori delle borse per il perfezionamento degli studi verranno convocati solo alle selezioni per l'assegnazione di borse di avviamento alla ricerca indette per periodi non coincidenti con quelli di fruizione delle prime. La procedura e i criteri di selezione per il conferimento delle borse di avviamento alla ricerca saranno resi noti agli interessati successivamente.