Art. 9. Documentazione da presentare dopo l'assegnazione delle borse di studio La Banca d'Italia comunichera' agli assegnatari delle borse di studio la documentazione da presentare, indicandone modalita' e termini di invio. Nell'ambito della documentazione che dovra' essere fornita sono comprese le dichiarazioni, da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445: - relative all'esistenza o meno di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta o di sottoposizione a misure di sicurezza nonche' di carichi pendenti; - di conformita' all'originale ovvero di veridicita' della documentazione di cui all'art. 7, comma 1 lett. a), b), d), f) e g) allegata alla domanda. La Banca d'Italia si riserva la facolta' di procedere alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando, cosi' come dichiarati e documentati dagli interessati. Le eventuali difformita' riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono segnalate all'Autorita' giudiziaria. L'accertamento del mancato possesso di uno o piu' dei requisiti di partecipazione e/o le eventuali difformita' riscontrate rispetto a quanto dichiarato comportano la revoca dell'assegnazione della borsa di studio e precludono anche la possibilita' di essere chiamati a sostenere la prova d'esame di cui al successivo art. 11.