Art. 9.

Documentazione  da  presentare  dopo  l'assegnazione  delle  borse di
                               studio


   La  Banca  d'Italia  comunichera'  agli assegnatari delle borse di
studio  la  documentazione  da  presentare,  indicandone  modalita' e
termini di invio.
   Nell'ambito  della  documentazione  che dovra' essere fornita sono
comprese  le  dichiarazioni,  da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:
    -  relative  all'esistenza o meno di condanne penali, di sentenze
di  applicazione della pena su richiesta o di sottoposizione a misure
di sicurezza nonche' di carichi pendenti;
    -  di  conformita'  all'originale  ovvero  di  veridicita'  della
documentazione  di  cui all'art. 7, comma 1 lett. a), b), d), f) e g)
allegata alla domanda.
   La  Banca  d'Italia  si  riserva  la  facolta'  di  procedere alla
verifica  del  possesso  dei requisiti di cui all'art. 2 del presente
bando,  cosi'  come  dichiarati  e  documentati dagli interessati. Le
eventuali  difformita'  riscontrate  rispetto  a  quanto dichiarato o
documentato   dagli   interessati   vengono  segnalate  all'Autorita'
giudiziaria.
   L'accertamento del mancato possesso di uno o piu' dei requisiti di
partecipazione  e/o  le  eventuali difformita' riscontrate rispetto a
quanto  dichiarato comportano la revoca dell'assegnazione della borsa
di  studio  e  precludono  anche la possibilita' di essere chiamati a
sostenere la prova d'esame di cui al successivo art. 11.