Art. 2.

         Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

   1. Possono partecipare al concorso:
    a) gli appartenenti al Corpo che:
     1)   alla   data  del  1°  gennaio  2009,  abbiano  compiuto  il
trentatreesimo   anno   di   eta'   e   non   abbiano   superato   il
quarantaduesimo,  cioe',  siano  nati  nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 1967 ed il 1° gennaio 1976, estremi inclusi;
     2)  non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento ovvero
vi abbiano rinunciato, se in servizio permanente;
     3)   non  siano  stati  dimessi,  per  motivi  disciplinari,  da
accademie,  scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle
Forze di polizia dello Stato;
     4)  non  siano imputati, condannati, ovvero non abbiano ottenuto
l'applicazione  della  pena  ai  sensi  dell'art.  444  del codice di
procedura  penale  per  delitti  non colposi, ne' siano o siano stati
sottoposti a misure di prevenzione;
     5) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non
inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente.
   I  requisiti  di  cui  ai  punti  2),  3),  4)  e 5) devono essere
posseduti   alla   scadenza   del  termine  ultimo  previsto  per  la
presentazione  della domanda e mantenuti fino alla data di inizio del
corso, pena l'esclusione dal concorso;
    b) i cittadini italiani che:
     1)  alla  data  del  1°  gennaio  2009,  non abbiano superato il
trentaduesimo  anno  di  eta',  cioe'  siano nati entro il 1° gennaio
1977, estremo incluso;
     2) siano in possesso dei diritti civili e politici;
     3)  non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego  presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti,
d'autorita'  o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle Forze
armate e di polizia;
     4)  non  siano  ammessi  a prestare il servizio civile nazionale
quali  obiettori  di  coscienza,  ovvero  abbiano  rinunciato  a tale
status,  ai  sensi  dell'art.  15,  comma 7-ter, della legge 8 luglio
1998, n. 230;
     5)  non  siano  stati  dimessi,  per  motivi  disciplinari o per
inattitudine  alla  vita  militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
     6)  non  siano imputati, condannati, ovvero non abbiano ottenuto
l'applicazione  della  pena  ai  sensi  dell'art.  444  del codice di
procedura  penale  per  delitti  non colposi, ne' siano o siano stati
sottoposti a misure di prevenzione;
     7)  siano  in  possesso  delle  qualita'  morali  e  di condotta
stabilite  per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della Guardia di finanza;
     8)  qualora gia' sottoposti alla visita di leva, non siano stati
riformati in quell'occasione o successivamente ad essa.
   I  requisiti  di  cui  ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) devono
essere  posseduti  alla  scadenza  del termine ultimo previsto per la
presentazione  della domanda e mantenuti fino alla data di inizio del
corso, pena l'esclusione dal concorso.
   2. Tutti i candidati, alla data di scadenza del termine ultimo per
la presentazione della domanda, devono essere:
    a)  in  possesso  di  un  diploma  di  laurea  ovvero  di  laurea
specialistica  o  di  laurea  magistrale  o  titolo equipollente (con
esclusione,  quindi, delle lauree c.d. «triennali» o «di I livello»),
richiesto  per  la  specialita'  per la quale si concorre, tra quelli
indicati in allegato 1.
   Sono  considerati validi i titoli di studio conseguiti all'estero,
sempreche'   riconosciuti  dal  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca   equipollenti   ad   uno   di   quelli   prescritti  per  la
partecipazione  al  presente  concorso.  Allo  scopo, alla domanda di
partecipazione  deve  essere  allegata  la  relativa  attestazione di
equipollenza  ovvero  dichiarazione  sostitutiva ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
    b) se concorrenti per le specialita' «sanita'», iscritti all'albo
dei medici-chirurghi.
   3.  Non  si  applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici impieghi.