Art. 25.

                   Trattamento dei dati personali

   1.  Ai  sensi  dell'art.  13,  comma 1, del decreto legislativo 30
giugno  2003,  n.  196,  i  dati personali forniti dai candidati sono
raccolti  presso  il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
per  le  finalita' concorsuali, e sono trattati presso una banca dati
automatizzata  anche  successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto  di  lavoro,  per  le  finalita'  inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
   I  dati  personali dei militari della Guardia di finanza, raccolti
in  sede  concorsuale,  potranno  essere  utilizzati,  a  prescindere
dall'esito  della  selezione,  anche  per  la  corretta  gestione del
rapporto di lavoro gia' instaurato.
   2.  Il  conferimento  di  tali  dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di  partecipazione.  Gli stessi potranno
essere   comunicati   unicamente   alle   amministrazioni   pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione  giuridico  -  economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
   3.  L'interessato  gode  dei diritti di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso
ai  dati  che  lo  riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,
completare  o  cancellare  i  dati  erronei, incompleti o raccolti in
termini  non  conformi  alla  legge, nonche' il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
   4.  Tali  diritti  possono  essere  fatti valere nei confronti del
Comandante  del  Centro di Reclutamento, responsabile del trattamento
dei  dati.  Il  titolare  del  trattamento  dei dati e' il Comandante
Generale della Guardia di finanza.
   La presente determinazione sara' inviata agli organi di controllo.

    Roma, 18 agosto 2009

                                     Il comandante generale: D'Arrigo