Art. 10.


   Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di sessanta punti per ognuna delle due prove.
   E'  ammesso  al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
   Il  colloquio  si  intende  superato  se  il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
   Alla  fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice    forma   l'elenco   dei   candidati   esaminati,   con
l'indicazione  dei  voti  da  ciascuno  riportati nella prova stessa.
L'elenco,   sottoscritto   dal  presidente  e  dal  segretario  della
commissione e' affisso nel medesimo giorno all'albo della sede presso
cui si e' svolta la prova.
   Espletate   le  prove  di  concorso,  la  commissione  compila  la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
   Nel  caso  in cui due o piu' candidati vengano graduati con uguale
punteggio,  la  commissione  procedera' ad ulteriore colloquio per le
posizioni   ex-aequo,   al   fine   di   formulare   una  graduatoria
differenziata.