Art. 11.


   Con  decreto  del  rettore  sono  approvati  gli  atti concorsuali
nonche'  le  graduatorie,  unitamente  alla  nomina  dei vincitori di
ciascuna selezione.
   I   candidati   saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso  per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali
rinunce   degli   aventi   diritto   prima   dell'inizio  del  corso,
subentreranno    altrettanti   candidati   secondo   l'ordine   della
graduatoria.
   In  caso  di  utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.