Art. 12. Ai primi posizionati in graduatoria, a prescindere dalla cittadinanza ed in possesso dei requisiti prescritti, viene conferita la borsa di studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili, attribuite secondo l'ordine di cui agli articoli 5, comma a) e 6 comma 1. I rimanenti idonei possono partecipare al corso di dottorato senza borsa, fino al numero di posti previsti, mediante il pagamento di tasse e dei contributi nella misura pari al contributo massimo previsto per gli studenti iscritti ai corsi universitari (art. 24, comma 6, regolamento dell'Universita' di Catania per gli studi di dottorato di ricerca). Sono esentati dal pagamento delle tasse e contributi gli iscritti ai corsi di dottorato senza borsa di studio che versino in situazione di handicap. I candidati che versino in situazione di handicap pari o superiore al 66% e che, pur superando le prove concorsuali (idonei), non risultino vincitori dei posti messi a concorso, vengono ammessi in soprannumero, senza borsa di studio, nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso.