Art. 12.


   Ai   primi   posizionati   in  graduatoria,  a  prescindere  dalla
cittadinanza ed in possesso dei requisiti prescritti, viene conferita
la  borsa  di  studio,  fino  alla  concorrenza  del  numero di borse
disponibili,  attribuite  secondo  l'ordine  di  cui agli articoli 5,
comma a) e 6 comma 1. I rimanenti idonei possono partecipare al corso
di  dottorato senza borsa, fino al numero di posti previsti, mediante
il  pagamento  di  tasse  e  dei  contributi  nella  misura  pari  al
contributo  massimo  previsto  per  gli  studenti  iscritti  ai corsi
universitari  (art.  24,  comma  6,  regolamento  dell'Universita' di
Catania per gli studi di dottorato di ricerca).
   Sono  esentati dal pagamento delle tasse e contributi gli iscritti
ai corsi di dottorato senza borsa di studio che versino in situazione
di handicap.
   I candidati che versino in situazione di handicap pari o superiore
al  66%  e  che,  pur  superando  le  prove concorsuali (idonei), non
risultino  vincitori  dei  posti messi a concorso, vengono ammessi in
soprannumero, senza borsa di studio, nel limite della meta' dei posti
istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso.