Art. 13.


   Ai  candidati  ammessi ai corsi ne sara' data comunicazione per le
vie    postali.    Essi   dovranno   presentare   o   far   pervenire
all'amministrazione  universitaria  entro  il  termine  perentorio di
giorni  quindici  che decorrono dal giorno successivo a quello in cui
avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti:
    a) domanda di iscrizione al primo anno di corso, in resa legale;
    b)  fotocopia  del  documento  di  identita'  (in  carta  libera)
debitamente firmata;
    c) fotocopia del numero di attribuzione del codice fiscale;
    d) dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti:
     luogo e data di nascita;
     cittadinanza;
     la  laurea posseduta con l'indicazione della relativa votazione,
della  data  di  conseguimento  e dell'Universita' presso la quale e'
stata  conseguita.  Coloro  i  quali  conseguono il diploma di laurea
entro  il  31  dicembre  2009  dovranno presentare il relativo titolo
entro e non oltre il 10 gennaio 2010;
     di  non essere contemporaneamente iscritto ad un corso di laurea
o  di diploma universitario, ad una scuola di specializzazione ovvero
di perfezionamento, perfezionamento all'estero o ad un corso di altro
dottorato di ricerca;
     di impegnarsi, per tutta la frequenza del corso di dottorato, ad
ottemperare alla non contemporanea iscrizione ad un corso di laurea o
di diploma universitario, ad una scuola di specializzazione ovvero di
perfezionamento, di perfezionamento all'estero o ad un corso di altro
dottorato di ricerca;
     di non aver mai usufruito di una borsa di studio per altro corso
di dottorato di ricerca;
     di impegnarsi a frequentare continuativamente tutte le attivita'
del dottorato secondo le modalita' fissate dal collegio dei docenti;
     di essere a conoscenza che le borse di studio di cui al presente
bando  non  possono  essere  cumulate  con  altre  borse  di studio a
qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  che  con  quelle  concesse  da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti;
     di  essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di
concorso, nel «Regolamento dell'Universita' di Catania per gli stu
     d
i  di  dottorato di ricerca» e successive modifiche, nonche' di tutte
le  altre  disposizioni  impartite in materia di dottorato e comunque
della normativa vigente in merito;
    e)  di  non  essere  dipendente di amministrazioni pubbliche e in
caso  affermativo  di  essere  a  conoscenza che ai sensi dell'art. 2
della  legge n. 476/1984: «il pubblico dipendente ammesso ai corsi di
dottorato  di ricerca e' collocato a domanda in congedo straordinario
per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso
ed  usufruisce  della  borsa  di  studio  ove ricorrano le condizioni
richieste. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione   di  carriera,  del  trattamento  di  quiescenza  e  di
previdenza»,  e  che,  ai sensi dell'art. 52, comma 57 della legge 28
dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002):
   «In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa
di  studio,  o  di  rinuncia  a  questa, l'interessato in aspettativa
conserva  il  trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento  da  parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato  il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del
dottorato  di  ricerca,  il  rapporto di lavoro con l'amministrazione
pubblica  cessi  per volonta' del dipendente nei due anni successivi,
e'  dovuta  la  ripetizione  degli  importi  corrisposti ai sensi del
secondo periodo».
   La mancata presentazione dei documenti richiesti sara' considerata
come rinuncia al dottorato, quale ne sia la causa.
   I  candidati  che  versino  in  situazione  di  handicap  dovranno
inviare,  ai  fini  della  ammissione  al  dottorato,  un certificato
aggiornato dal quale si evinca tale condizione.
   I  cittadini stranieri devono dichiarare di essere in possesso dei
seguenti requisiti:
    1)   godere   dei  diritti  civili  e  politici  negli  Stati  di
appartenenza o di provenienza;
    2)  essere  in possesso, fatta eccezione della titolarieta' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
    3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.