Art. 14.


   Ai  vincitori  di  concorso  nei posti con borsa di studio, aventi
reddito  personale  complessivo  annuo  lordo  non superiore a €
12.000,00,  verra'  conferita,  ai sensi e con le modalita' stabilite
dalla normativa vigente, la borsa di studio di cui al successivo art.
15.
   A tal fine, dovranno produrre:
    autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo lordo;
    fotocopia  modello  INPS attestante l'avvenuta costituzione della
posizione contributiva;
    dichiarazione  di  essere  a conoscenza che le borse di studio di
cui  al  presente bando sono esenti dall'imposta locale sui redditi e
da  quella sul reddito delle persone fisiche (art. 4, legge 13 agosto
1984, n. 476) e che comunque utilizzate non danno luogo a valutazioni
ai fini di carriere giuridiche ed economiche.
   Le  eventuali  economie  di  borse  di  studio  o frazione di esse
saranno  impegnate  per  essere  utilizzate  nei  successivi cicli di
dottorato.