Art. 15.


   Le borse, della durata massima pari a quella prevista per l'intero
corso  di  dottorato,  sono  confermate  con l'ammissione all'anno di
corso successivo del borsista e vengono assegnate agli aventi diritto
utilmente  collocati  in  graduatoria, previa valutazione comparativa
del  merito  e  secondo  l'ordine  definito nella graduatoria stessa.
L'importo  della borsa di studio e' di euro 13.638,47 annui, al lordo
delle  ritenute a carico del percipiente. Tale importo sara' adeguato
agli aumenti previsti dalla norma.
   Al  termine  di ciascun anno di corso, gli iscritti presentano una
particolareggiata relazione sull'attivita' e sulle ricerche svolte al
collegio  dei  docenti il quale, previa valutazione dell'assiduita' e
dell'operosita' degli interessati, ne determina l'ammissione all'anno
di  corso successivo ovverosia ne propone al rettore l'esclusione dal
proseguimento del corso.
   Entro  il  15  novembre  di  ciascun  anno essi hanno l'obbligo di
rinnovare  l'iscrizione  agli  anni  di  corso  successivi  al primo.
L'iscrizione  va  effettuata  con  riserva  subordinatamente, in ogni
caso,  a  quanto deliberato dal collegio dei docenti, ai sensi di cui
all'art. 14, comma 3, del regolamento dell'Universita' di Catania per
gli studi di dottorato di ricerca, e successive modificazioni.
   La mancata iscrizione determina la decadenza dal dottorato.
   L'importo  della borsa di studio e' elevato del 50% in proporzione
ed in relazione ai consentiti periodi di permanenza all'estero presso
universita' o istituti di ricerca.
   L'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  legata  ai  periodi di
frequenza e di attivita' di studio e di ricerca effettivamente resi.
   Alle  borse  di  studio  per la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca  si  applicano  le  disposizioni  in  materia di agevolazioni
fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
   Le  borse  non possono essere cumulate con altre borse di studio a
qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  che  con  quelle  concesse  da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti.
   Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio  per un corso di
dottorato  anche  per  un  solo  anno  o  frazione  di esso, non puo'
chiedere di fruirne una seconda volta.
   Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 476/1984:
    «Il  pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
e'  collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio
senza  assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa  di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di
congedo   straordinario  e'  utile  ai  fini  della  progressione  di
carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza», nonche', ai
sensi  dell'art.  52,  comma  57 della legge 28 dicembre 2001, n. 448
(legge finanziaria 2002):
    «In  caso  di  ammissione  a  corsi di dottorato di ricerca senza
borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa
conserva  il  trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento  da  parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato  il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del
dottorato  di  ricerca,  il  rapporto di lavoro con l'amministrazione
pubblica  cessi  per volonta' del dipendente nei due anni successivi,
e'  dovuta  la  ripetizione  degli  importi  corrisposti ai sensi del
secondo periodo».