Art. 16.


   Gli  ammessi  ai  corsi di dottorato di ricerca non possono essere
contemporaneamente  iscritti  ad  altro  corso universitario (laurea,
laurea  specialistica  o magistrale, master I e II livello, scuole di
specializzazione,    corsi    di   perfezionamento,   perfezionamento
all'estero o ad un corso di altro dottorato di ricerca, ecc.).
   A  nessun  titolo  possono  essere  attribuiti  agli  iscritti  ai
dottorati  di ricerca, vincitori dei posti con borsa di studio, oltre
all'importo  della borsa, compensi che facciano carico a contributi o
assegnazioni  erogati  con  fondi  di  bilancio  dell'Universita'  di
Catania.
   Gli iscritti ai corsi di dottorato nei posti senza borsa di studio
possono   beneficiare   di   contributi  come  sopra,  in  ogni  caso
limitatamente allo svolgimento di attivita' di ricerca.
   Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e
di  compiere  continuativamente  attivita'  di  studio  e  di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
fissate dal Collegio dei docenti.