Art. 17. Il titolo di dottore di ricerca e' conferito dal rettore dell'Universita' a chi, avendo superato l'esame finale, ha ottenuto risultati di rilevante valore scientifico documentati da una dissertazione finale scritta o da un lavoro grafico. I predetti risultati vengono accertati da una commissione, costituita secondo quanto stabilito dal regolamento dell'Universita' di Catania per gli studi di dottorato di ricerca, e successive modificazioni.