Art. 9. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione, nel tenere conto di quanto disposto all'art. 3, comma 2, dovranno stabilire, nella prima seduta, i criteri di valutazione per lo svolgimento del concorso. Nel caso di dottorati di ricerca, aggregazioni di diverse aree disciplinari, la prova scritta puo' essere articolata su domande di difficolta' omogenea, per ogni singola area disciplinare.