Art. 9.


   Le   commissioni  giudicatrici  dei  concorsi  per  gli  esami  di
ammissione,  nel tenere conto di quanto disposto all'art. 3, comma 2,
dovranno  stabilire, nella prima seduta, i criteri di valutazione per
lo svolgimento del concorso.
   Nel  caso  di  dottorati  di ricerca, aggregazioni di diverse aree
disciplinari,  la  prova scritta puo' essere articolata su domande di
difficolta' omogenea, per ogni singola area disciplinare.