Art. 11 Valutazione dei titoli 1. Saranno valutati dalla commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), i titoli dei soli concorrenti che abbiano sostenuto la prova culturale di cui al precedente art. 10. 2. Per la valutazione dei titoli dichiarati dai concorrenti nelle domande di partecipazione o in dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o eventualmente allegati alle domande stesse la commissione esaminatrice disporra' fino ad un massimo di 5 punti, cosi' ripartiti: a) ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico: - per uno o piu' corsi master, dottorato di ricerca svolti presso Istituti universitari statali o equiparati, in Italia o all'estero, frequentati dopo il conseguimento della laurea specialistica in medicina e chirurgia, fino a punti 1; - per uno o piu' corsi di specializzazione presso Istituti universitari statali o equiparati, in Italia o all'estero, frequentati dopo il conseguimento della laurea suddetta, fino a punti 1,5; - per pubblicazioni di carattere tecnico o scientifico attinenti alla professione (solo se allegate alla domanda), fino a punti 0,5; - per uno o piu' semestri di servizio prestato alle dipendenze di Servizi pubblici di emergenza ed accettazione sanitaria (servizio urgenza/emergenza 118), fino a punti 1; - per uno o piu' semestri di servizio prestato alle dipendenze di strutture del Servizio sanitario nazionale, fino a punti 0,5; - per il possesso di una o piu' lauree oltre quella richiesta per la partecipazione al concorso, fino a punti 0,5; b) ausiliari dei ruoli speciali: - per il possesso del diploma di perito aeronautico conseguito presso uno degli Istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508, o presso analogo istituto legalmente riconosciuto dal Ministero dell'universita' e della ricerca, solo per i concorrenti per l'ammissione al corso AUFP, ausiliari del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica, punti 0,5. Detto punteggio non e' cumulabile con quello previsto per il possesso di attestati, riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica o di cultura aeronautica in meteorologia; - per il servizio militare prestato in qualita' di volontario nell'Aeronautica militare (AUC, VFP1, VFB e VFA), indipendentemente dalla durata: fino a punti 1; - per il possesso di una o piu' lauree, fino a punti 1,5; - per il possesso di una o piu' lauree magistrali, fino a punti 2; - per il possesso del brevetto subacqueo rilasciato da strutture riconosciute a livello internazionale dalla Federazione CMAS, a seconda del livello riconosciuto dalla medesima, solo per i concorrenti per AUFP, ausiliari del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica, fino a punti 1; - per il possesso del brevetto di paracadutista militare o rilasciato dall'ANPdI, solo per i concorrenti per AUFP, ausiliari del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica, fino a punti 1; - per il possesso del brevetto di pilota d'aeroplano, fino a punti 1; - per il possesso del diploma di educazione fisica conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica o per il possesso del diploma triennale di maestro dello sport rilasciato dal CONI, fino a punti 1; - per aver conseguito, al superamento dei 7 esami previsti dal relativo programma, la certificazione della Patente europea del computer (ECDL Core Full) rilasciata da un ente riconosciuto dall'Associazione italiana per l'informatica e il calcolo automatico (AICA), punti 1; - per il possesso di attestati, riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica o cultura aeronautica in meteorologia, punti 0,5. Detto punteggio non e' cumulabile con quello previsto per il possesso del diploma di perito aeronautico conseguito presso uno degli Istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508 o presso analogo istituto legalmente riconosciuto dal Ministero dell'universita' e della ricerca. 3. Il punteggio massimo da attribuire per i titoli di merito di cui alla presente articolo non potra', comunque, superare 5 punti. Non saranno presi in considerazione titoli di merito diversi da quelli suindicati.