Art. 14 
               Nomina ad ufficiale in ferma prefissata 
    1. Gli allievi che supereranno gli esami di  fine  corso  saranno
nominati, rispettivamente: 
      - Tenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale  del
Corpo sanitario aeronautico; 
      -  Sottotenenti  in  ferma  prefissata,  ausiliari  del   ruolo
speciale delle armi dell'Arma  aeronautica,  dei  Corpi  e  categorie
dell'Aeronautica militare. 
    2. L'anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto  presidenziale
di nomina, mentre l'anzianita' relativa sara' data  dalla  media  del
punteggio conseguito nel concorso e di quello conseguito  al  termine
del corso di formazione. La  predetta  media  sara'  calcolata  dalla
Direzione generale per il personale militare,  acquisendo  i  verbali
d'esame di fine corso dal competente istituto di formazione. 
    3. Gli allievi che non superino gli esami di fine corso in  prima
sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di  riparazione,
trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In  caso  di
superamento degli esami in tale sessione saranno  nominati  ufficiali
ed iscritti in ruolo, dopo i pari grado che  abbiano  superato  tutti
gli esami in prima sessione, con  la  medesima  anzianita'  assoluta.
Coloro che invece non supereranno detti esami,  saranno  dimessi  dal
corso previa determinazione della Direzione generale per il personale
militare. 
    4. Gli ufficiali in ferma prefissata possono  presentare  domanda
per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese  di
servizio, incluso il periodo di formazione. La Direzione generale per
il  personale   militare,   su   richiesta   dello   Stato   maggiore
dell'Aeronautica, puo' rinviare il collocamento in congedo sino ad un
massimo di  sei  mesi  per  esigenze  d'impiego  ovvero  per  proroga
dell'impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale
o in concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio
nazionale. 
    5. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere: 
      - ammessi ad una ulteriore ferma annuale, previo superamento di
apposito concorso per titoli, bandito dalla Direzione generale per il
personale   militare,   su    richiesta    dello    Stato    maggiore
dell'Aeronautica,  secondo  le   modalita'   previste   dal   decreto
ministeriale 30 settembre 2005; 
      - trattenuti in servizio, sino ad un massimo di  sei  mesi,  su
proposta  dello  Stato  maggiore  dell'Aeronautica  e   previo   loro
consenso, per consentire l'impiego  ovvero  la  proroga  dell'impiego
nell'ambito delle operazioni condotte fuori dal territorio  nazionale
ovvero in concorso con le Forze  di  polizia  per  il  controllo  del
territorio nazionale. 
    6. Gli Ufficiali in ferma prefissata  potranno  essere  posti  in
congedo  illimitato  prima  della  scadenza  della   ferma,   venendo
collocati  nella  riserva   di   complemento   per   gravi   mancanze
disciplinari o scarso rendimento in servizio. Il provvedimento verra'
adottato dalla  Direzione  generale  per  il  personale  militare  su
proposta dei superiori gerarchici competente  ad  esprimere  guidizio
sull'avanzamento. 
    7. Agli ufficiali in ferma prefissata si applicano  le  norme  di
stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento.