Art. 17 Prospettive di carriera per gli ufficiali in ferma prefissata 1. I Sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari dei ruoli speciali delle armi dell'Arma aeronautica, dei Corpi e Categorie dell'Aeronautica militare sono valutati per l'avanzamento ad anzianita' al grado superiore al compimento del secondo anno di permanenza nel grado e, se idonei, promossi con tale decorrenza. 2. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno di servizio, possono partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto e qualora siano in possesso dei requisiti indicati dal relativo bando, sempreche' non abbiano superato il 40° anno di eta', ai concorsi per il reclutamento: - di ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni. Per tali concorsi, per gli ufficiali ausiliari che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Aeronautica sono previste riserve di posti fino al 80% di quelli annualmente disponibili; - di ufficiali dei ruoli speciali in servizio permanente di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni e integrazioni. 3. Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito.