Art. 17 
    Prospettive di carriera per gli ufficiali in ferma prefissata 
    1. I  Sottotenenti  in  ferma  prefissata,  ausiliari  dei  ruoli
speciali delle armi dell'Arma  aeronautica,  dei  Corpi  e  Categorie
dell'Aeronautica  militare  sono  valutati   per   l'avanzamento   ad
anzianita' al grado superiore  al  compimento  del  secondo  anno  di
permanenza nel grado e, se idonei, promossi con tale decorrenza. 
    2. Gli ufficiali in ferma prefissata che  abbiano  completato  un
anno di servizio, possono partecipare,  in  relazione  al  titolo  di
studio posseduto e qualora siano in possesso dei  requisiti  indicati
dal relativo bando, sempreche' non abbiano superato il  40°  anno  di
eta', ai concorsi per il reclutamento: 
      - di ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali di  cui
all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
e successive modificazioni. Per  tali  concorsi,  per  gli  ufficiali
ausiliari   che   abbiano   prestato    servizio    senza    demerito
nell'Aeronautica sono previste riserve di posti fino al 80% di quelli
annualmente disponibili; 
      - di ufficiali dei ruoli speciali in servizio permanente di cui
all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
e successive modificazioni e integrazioni. 
    3. Il  servizio  prestato  in  qualita'  di  ufficiale  in  ferma
prefissata  costituisce  titolo  ai  fini  della   formazione   delle
graduatorie di merito.