Art. 3 
                              Requisiti 
    1. Al concorso di cui al precedente art. 1, possono partecipare i
giovani che: 
      a) non abbiano superato il  38°  anno  di  eta'  alla  data  di
scadenza   del   termine   di   presentazione   delle   domande    di
partecipazione. Eventuali aumenti dei limiti di eta'  previsti  dalle
vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai  pubblici  impieghi
non si applicano al limite di eta' sopraindicato; 
      b) siano in possesso della cittadinanza italiana; 
      c) abbiano statura  non  inferiore  a  m.  1,65,  se  di  sesso
maschile, e a m. 1,61, se di sesso femminile; 
      d) godano dei diritti civili e politici; 
      e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione  ovvero  prosciolti,
d'autorita' o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze
armate o di polizia per motivi disciplinari o  di  inattitudine  alla
vita militare o per perdita permanente  dei  requisiti  di  idoneita'
fisica; 
      f) se concorrenti di sesso maschile, non siano stati dichiarati
«obiettori di coscienza», oppure non abbiano prestato servizio civile
ai sensi della legge 8 luglio  1998,  n.  230,  a  meno  che  abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  nazionale  per  il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni  dalla
data in cui sono stati collocati  in  congedo,  come  disposto  dalla
legge 2 agosto 2007, n. 130. In tal caso l'esito della  dichiarazione
dovra' essere allegata in copia alla  domanda  di  partecipazione  al
concorso; 
      g) non siano imputati per delitti non colposi  o  sottoposti  a
misure  di  prevenzione  o  di  sicurezza  ne'  siano  in  situazioni
incompatibili con l'acquisizione o la conservazione  dello  stato  di
ufficiale; 
      h) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
        1) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a): laurea
magistrale in medicina e  chirurgia  con  abilitazione  all'esercizio
della professione di medico chirurgo; 
        2) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),  punto
1): diploma di istruzione  secondaria  di  secondo  grado  di  durata
quinquennale  ovvero  di  durata  quadriennale  integrato  dal  corso
annuale, previsto dall'art. 1, della legge 11 dicembre 1969, n.  910,
e successive modificazioni ed integrazioni, per l'ammissione ai corsi
universitari; 
        3) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),  punto
2): diploma di istruzione  secondaria  di  secondo  grado  di  durata
quinquennale  ovvero  di  durata  quadriennale  integrato  dal  corso
annuale, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910  e
successive modificazioni ed integrazioni, per l'ammissione  ai  corsi
universitari, tra quelli di seguito elencati per ciascuna categoria: 
          - categoria costruzioni  aeronautiche:  diploma  di  perito
industriale ad indirizzo specializzato per costruzioni  aeronautiche,
per  industrie  metalmeccaniche,  per  meccanica,  per  meccanica  di
precisione o diploma di maturita' professionale equipollente ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253; 
          - categoria infrastrutture e impianti: diploma di  geometra
o perito industriale ad indirizzo  specializzato  per  edilizia,  per
termotecnica, o diploma di maturita'  professionale  equipollente  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo  1970,  n.
253; 
          - categoria fisica: diploma  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado di durata quinquennale ovvero  di  durata  quadriennale
integrato dal corso annuale, previsto dall'art.  1,  della  legge  11
dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni, per
l'ammissione ai corsi universita; 
        4) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),  punto
3): diploma di istruzione  secondaria  di  secondo  grado  di  durata
quinquennale  ovvero  di  durata  quadriennale  integrato  dal  corso
annuale, previsto dall'art. 1, della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e
successive modificazioni ed integrazioni, per l'ammissione  ai  corsi
universitari, tra quelli  di  seguito  elencati:  ragioniere,  perito
commerciale, perito per il commercio con l'estero, perito aziendale e
corrispondente in  lingue  estere,  perito  per  il  turismo,  perito
commerciale e programmatore, maturita'  professionale  di  segretario
d'amministrazione, analista contabile, operatore commerciale, licenza
linguistica; 
        5) saranno altresi' ritenuti validi per i  posti  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettere  a)  e  b),  rispettivamente,  la
laurea magistrale in medicina e chirurgia ed i diplomi di  istruzione
secondaria  di  secondo  grado  conseguiti  all'estero,  riconosciuti
equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a  quelli
conseguiti in Italia (l'abilitazione all'esercizio della  professione
di medico chirurgo  dovra',  comunque,  essere  stata  conseguita  in
Italia). A tal fine i  concorrenti  dovranno  presentare,  unitamente
alla domanda di partecipazione al concorso: 
          - per la laurea magistrale in  medicina  e  chirurgia,  una
dichiarazione   di    equipollenza,    rilasciata    dal    Ministero
dell'universita' e della ricerca; 
          - per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado o
titoli  di  studio  d'istruzione  secondaria   superiore   conseguiti
all'estero, una  dichiarazione  di  equipollenza,  rilasciata  da  un
Provveditorato  agli  studi  di  loro  scelta,  ovvero  dichiarazione
sostitutiva  resa  ai  sensi  delle  disposizioni  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
      i) non siano gia' in  servizio  quali  ufficiali  ausiliari  in
ferma prefissata ovvero si trovino nella  posizione  di  congedo  per
aver  completato  la  ferma  come  ufficiali   ausiliari   in   ferma
prefissata. 
    2. Ai fini  dell'ammissione  alla  frequenza  dei  corsi  allievi
ufficiali  in  ferma  prefissata  i   concorrenti   dovranno   essere
riconosciuti in possesso dei requisiti  d'idoneita'  psico-fisica  ed
attitudinale al servizio militare per la nomina ad ufficiale in ferma
prefissata dell'Aeronautica militare. Detta idoneita' sara' accertata
con le modalita' indicate nei successivi articoli 8 e 9 del  presente
decreto. 
    3. L'ammissione dei vincitori  ai  corsi  nonche'  la  nomina  ad
ufficiale in ferma prefissata di cui ai successivi articoli 13  e  14
sono,  inoltre,   subordinati   all'accertamento   d'ufficio,   anche
successivo all'ammissione al  corso  formativo,  del  possesso  delle
qualita' moralita'  e  di  condotta  stabiliti  per  l'ammissione  ai
concorsi nella magistratura, con le modalita' previste dalla  vigente
normativa. 
    4.  I  requisiti  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo
art. 4, comma 2, lettera c) e, fatta eccezione per  quello  dell'eta'
di cui al precedente comma 1, lettera  a),  devono  essere  mantenuti
fino alla nomina ad ufficiale in ferma prefissata.