Art. 10 
 
                        Graduatorie di merito 
 
    1. Per ciascuna immissione le commissioni al precedente  art.  6,
comma 1, lettera a) redigono le  graduatorie  di  merito  sulla  base
della somma dei punteggi ottenuti  dai  concorrenti  nella  selezione
culturale e nella valutazione dei titoli. Per la Marina militare sono
redatte due distinte graduatorie di merito, una per il CEMM e una per
le CP, in relazione alla domanda prodotta dai concorrenti. 
    2. Le citate commissioni,  in  occasione  della  redazione  delle
graduatorie di cui al precedente comma 1, devono attenersi  a  quanto
previsto dal precedente art. 1, comma 4 in  materia  di  riserva  dei
posti messi a concorso. 
    3. A parita' di punteggio e' data la precedenza ai concorrenti in
possesso dei titoli preferenziali di cui all'art. 5 del  decreto  del
Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e  successive
modificazioni ed integrazioni. Tali titoli  devono  essere  posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione della  domanda  di
partecipazione prevista per ciascuna immissione. In caso di ulteriore
parita' e' data precedenza al concorrente piu' giovane d'eta'. 
    4.  Le  graduatorie  di  merito  sono   approvate   con   decreti
dirigenziali adottati  dalla  Direzione  generale  per  il  personale
militare.  La  graduatoria  di  merito  relativa   al   Corpo   delle
capitanerie di  porto  e'  approvata  con  decreto  interdirigenziale
adottato dalla  Direzione  generale  per  il  personale  militare  di
concerto con il Comandante generale delle capitanerie di porto. 
    5.  Le  suddette  graduatorie  saranno  pubblicate  nel  Giornale
ufficiale   della   difesa,   consultabile    sul    sito    internet
www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale/ . 
    Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta ufficiale.
La pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.