Art. 11 Posti non coperti 1. L'Amministrazione della difesa, in relazione alle esigenze di Forza armata, si riserva nei tempi da essa stabiliti la facolta' insindacabile di ripianare, in tutto o in parte, i posti eventualmente non coperti al termine delle operazioni concorsuali per ciascun blocco di immissione, esauriti i concorrenti compresi nella relativa graduatoria, con le seguenti procedure in ordine di priorita': a) attingendo dai concorrenti idonei della stessa Forza armata non utilmente collocati nelle graduatorie della precedente immissione di cui al presente bando; b)incrementando il numero dei posti previsto, per la stessa Forza armata, per la successiva immissione; c) qualora, dopo l'espletamento delle suddette procedure, non siano stati totalmente ripianati i posti previsti dal bando per ciascuna Forza armata, nella sola ultima immissione si provvede alla relativa copertura attingendo dagli elenchi degli idonei delle altre Forze armate non utilmente collocati nelle graduatorie di tutte le immissioni, secondo l'ordine di merito risultante dalla sola prova di selezione a carattere culturale di cui al precedente art. 7. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, eventuali carenze od esuberi nel CEMM e nelle CP possono essere, rispettivamente, ripianati o ceduti prioritariamente nell'ambito delle graduatorie dei due suddetti Corpi, secondo le modalita' di cui all'allegato C (Marina militare) al presente bando.