Art. 11 
 
                          Posti non coperti 
 
    1. L'Amministrazione della difesa, in relazione alle esigenze  di
Forza armata, si riserva nei tempi  da  essa  stabiliti  la  facolta'
insindacabile  di  ripianare,  in  tutto  o   in   parte,   i   posti
eventualmente non coperti al termine delle operazioni concorsuali per
ciascun blocco di immissione, esauriti i concorrenti  compresi  nella
relativa  graduatoria,  con  le  seguenti  procedure  in  ordine   di
priorita': 
      a) attingendo dai concorrenti idonei della stessa Forza  armata
non utilmente collocati nelle graduatorie della precedente immissione
di cui al presente bando; 
      b)incrementando il numero dei posti  previsto,  per  la  stessa
Forza armata, per la successiva immissione; 
      c) qualora, dopo l'espletamento delle suddette  procedure,  non
siano stati totalmente ripianati  i  posti  previsti  dal  bando  per
ciascuna Forza armata, nella sola ultima immissione si provvede  alla
relativa copertura attingendo dagli elenchi degli idonei delle  altre
Forze armate non utilmente collocati nelle graduatorie  di  tutte  le
immissioni, secondo l'ordine di merito risultante dalla sola prova di
selezione a carattere culturale di cui al precedente art. 7. 
    2. Fermo restando quanto previsto al comma 1,  eventuali  carenze
od esuberi nel CEMM  e  nelle  CP  possono  essere,  rispettivamente,
ripianati o ceduti prioritariamente nell'ambito delle graduatorie dei
due suddetti Corpi,  secondo  le  modalita'  di  cui  all'allegato  C
(Marina militare) al presente bando.