Art. 12 Ammissione alla ferma prefissata quadriennale 1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente art. 10, nonche' quelli nei confronti dei quali siano stati disposti eventuali ripianamenti e che abbiano completato il servizio in qualita' di VFP 1 saranno convocati a cura della Direzione generale per il personale militare, nei tempi e nei modi concordati con ciascuna Forza armata, presso gli enti all'uopo designati. 2. Con decreto dirigenziale adottato dalla Direzione generale per il personale militare i vincitori sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di caporale o gradi equivalenti, previa perdita del grado eventualmente rivestito. L'ammissione alla ferma quadriennale nella Marina militare relativa al Corpo delle capitanerie di porto e' approvata con decreto interdirigenziale adottato dalla Direzione generale per il personale militare di concerto con il Comandante generale delle capitanerie di porto. 3. L'ammissione alla ferma prefissata quadriennale decorre, per gli effetti giuridici, dalla data di prevista presentazione presso gli enti designati e, per gli effetti amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso i medesimi enti. 4. Coloro che non si presenteranno nella data fissata per la convocazione saranno considerati rinunciatari, salvo motivate cause di impedimento che dovranno pervenire entro i due giorni successivi alla Direzione generale per il personale militare all'indirizzo indicato al precedente art. 3, comma 1. La Direzione generale puo' differire la data della convocazione a seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell'impedimento, per un periodo comunque non superiore a 15 giorni. 5. Gli idonei convocati, all'atto della presentazione presso gli enti all'uopo designati da ogni singola Forza armata, devono munirsi di carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia ed in corso di validita', rilasciato da una amministrazione dello Stato e del codice fiscale. 6. Gli idonei convocati rientranti nelle condizioni previste dal precedente art. 1, comma 7 sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con decorrenza giuridica dalla data di convocazione prevista per l'immissione alla quale sono stati ammessi a partecipare ai fini dell'effettuazione delle relative prove selettive. 7. All'atto della presentazione i volontari provenienti dal congedo sono sottoposti, da parte del dirigente del servizio sanitario dell'ente o di un ufficiale medico del servizio sanitario di riferimento, ad una visita medica al fine di verificare il mantenimento dei requisiti fisici richiesti. Qualora emergano possibili motivi di inidoneita' sono immediatamente inviati presso la commissione militare ospedaliera competente per territorio, al fine di verificarne l'idoneita' quale VFP 4. Nel caso di giudizio di permanente inidoneita' o di temporanea inidoneita' superiore a 20 giorni per infermita' non dipendente da causa di servizio, i concorrenti sono immediatamente esclusi dall'arruolamento con provvedimento della Direzione generale per il personale militare. Tali provvedimenti di esclusione sono definitivi. 8. I volontari in servizio, qualora nel corso della procedura concorsuale e fino alla data di presentazione, abbiano subito un declassamento nel profilo sanitario non dipendente da causa di servizio che comporti la inidoneita' all'impiego in servizio permanente e risultante da provvedimento medico - legale adottato secondo le normative vigenti per i militari in servizio, sono esclusi dal concorso con provvedimento della Direzione generale per il personale militare. 9. Resta salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, nei confronti dei concorrenti che abbiano subito in servizio, per causa di servizio, ferite o lesioni che abbiano provocato una permanente inidoneita' psico-fisica, i quali saranno ammessi nel ruolo dei volontari in ferma prefissata quadriennale con riserva, in attesa del riconoscimento della causa di servizio.