Art. 8 Accertamento fisio-psico-attitudinale e dell'efficienza fisica 1. I Centri di selezione di Forza armata, sulla base degli elenchi predisposti dalla Direzione generale per il personale militare, provvedono a convocare i concorrenti risultati idonei ai sensi del precedente art. 7, comma 11 per sottoporli agli accertamenti fisio-psico-attitudinali indicati nei rispettivi allegati di Forza armata al presente bando secondo i criteri e le modalita' specificati negli stessi allegati. 2. Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali comprendono: a) accertamento dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego delle Forze armate in qualita' di volontario in servizio permanente. Per il personale in servizio il comando/ente di appartenenza dovra' provvedere alla redazione del modello riportato in allegato G al presente bando, secondo le modalita' specificate nei rispettivi allegati di Forza armata dello stesso bando. Il concorrente con alterazione dell'attivita' dell'enzima G6PD (affetto da favismo) dovra' produrre il certificato medico, conforme al modello riportato in allegato H al presente bando, rilasciato dal proprio medico di fiducia, da non oltre sei mesi, che attesti: - lo stato di buona salute; - la presenza/assenza di deficit di G6PD; - eventuali pregresse manifestazioni emolitiche. Qualora dichiarato idoneo ai sensi delle vigenti disposizioni sanitarie per l'idoneita' nelle Forze armate, citate nelle premesse, il concorrente deve compilare e sottoscrivere la dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione conforme al modello riportato in allegato I al presente bando; b) accertamento dell'efficienza fisica (vedi allegati L e M al presente bando); c) accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario o occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 3. La convocazione, inviata all'interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o telegramma o messaggio trasmesso ai comandi di appartenenza per i militari in servizio, contiene l'indicazione della data e dell'ora di presentazione nonche' della sede in cui si svolgeranno gli accertamenti. I concorrenti convocati per gli accertamenti prescritti devono esibire un valido documento di identificazione provvisto di fotografia, rilasciato da amministrazioni dello Stato. Gli stessi possono fruire, durante le operazioni di selezione fisio-psico-attitudinale, di vitto ed alloggio, qualora disponibile, a carico dell'Amministrazione. I concorrenti che non si presentino, per qualsiasi motivo, nel giorno e nel luogo indicati nella lettera di convocazione saranno considerati rinunciatari. 4. La convocazione deve contenere, altresi', le indicazioni necessarie affinche' il concorrente possa presentarsi presso i Centri di selezione munito dei documenti e certificati richiesti per lo svolgimento degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, previsti dall'allegato della Forza armata prescelta. 5. Il giudizio relativo a ciascuno dei predetti accertamenti e' definitivo e, nel caso di inidoneita', di non superamento o di mancata effettuazione delle prove fisiche, comporta l'esclusione dagli eventuali successivi accertamenti e, comunque, dal concorso. 6. Il predetto giudizio sara' reso noto ai concorrenti seduta stante sottoponendo alla firma degli stessi, a cura della commissione preposta agli accertamenti, apposito foglio di notifica che, per il personale prolungato in servizio ai fini dell'espletamento delle prove concorsuali, ai sensi dell'art. 11, comma 3 della legge 23 agosto 2004, n. 226, deve essere presentato a cura del concorrente al proprio comando. Il predetto comando, in caso di inidoneita' e qualora l'interessato non risulti utilmente collocato nella graduatoria della rafferma per un ulteriore anno del blocco di appartenenza, provvede al collocamento in congedo dello stesso, in quanto escluso dalla prosecuzione delle procedure concorsuali ai sensi del successivo comma 7. 7. L'esclusione dal concorso per effetto del suddetto giudizio di inidoneita' avviene su delega della Direzione generale per il personale militare alle competenti commissioni. 8. Avverso i suddetti giudizi di inidoneita' che comportano l'esclusione dal concorso il concorrente puo' proporre i ricorsi previsti dalle disposizioni vigenti.