Art. 9 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1.  I  titoli  da  valutare  per  ciascuna  Forza  armata  ed  il
punteggio, espresso in centesimi,  da  attribuire  agli  stessi  sono
indicati nei rispettivi allegati di Forza armata al  presente  bando.
Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro della difesa  8  luglio
2005, i titoli valutabili debbono essere  ricompresi  nelle  seguenti
tipologie, a ciascuna delle quali puo' essere attribuito fino  ad  un
punteggio massimo a fianco di ciascuna indicato: 
      a) periodi di servizio prestati in qualita' di VFP 1, anche  in
rafferma annuale: massimo 6 punti; 
      b) missioni sul territorio nazionale ed all'estero:  massimo  5
punti; 
      c)    valutazione    relativa     all'ultima     documentazione
caratteristica: massimo 12 punti; 
      d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze: massimo 5 punti; 
      e) titolo di studio: massimo 2 punti; 
      f)  eventuali  altri  attestati,   brevetti   ed   abilitazioni
possedute, compresa la conoscenza  di  lingue  straniere:  massimo  3
punti; 
      g)  le  sanzioni  disciplinari  comportano  un  decremento  dal
punteggio complessivo ottenuto nella valutazione dei titoli  fino  ad
un massimo di 5 punti. 
    2. La valutazione dei  titoli  verra'  effettuata,  per  ciascuna
Forza armata, dalla commissione di cui al precedente art. 6, comma 1,
lettera a) sulla base degli estratti delle documentazioni di servizio
e   sulla   base   delle   eventuali   autocertificazioni    prodotte
dall'interessato ed allegate alla domanda. 
    3. Per i militari in servizio l'estratto della documentazione  di
servizio previsto dal decreto del  Ministro  della  difesa  8  luglio
2005, di cui al citato allegato E del  presente  bando,  deve  essere
compilato e certificato  dal  Comando  di  Corpo,  come  indicato  al
precedente  art.  4,  comma  2  anche   sulla   base   di   eventuali
autocertificazioni presentate dal militare, nonche' sottoscritto  dal
concorrente  il  quale,  con  la  propria  firma,  attesta  di   aver
verificato la completezza ed esattezza dei dati a lui  riferiti  alla
data di scadenza  del  termine  di  presentazione  della  domanda  di
partecipazione all'immissione prescelta e di essere  consapevole  che
gli stessi fanno fede ai fini dell'inclusione  nella  graduatoria  di
merito e dell'attribuzione del relativo punteggio. 
    4. Per i militari in congedo l'estratto della  documentazione  di
servizio deve essere quello compilato dal Comando di Corpo alla  data
del collocamento in congedo, secondo quanto previsto dall'art. 7  del
decreto legislativo 18 agosto 2005 n. 197. 
    5. Sono considerati validi, ai fini  della  valutazione,  solo  i
titoli posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione
della domanda di partecipazione relativa all'immissione  considerata.
In particolare: 
      a) i  titoli  relativi  al  servizio  prestato,  alle  sanzioni
disciplinari  e  all'ultima  documentazione  caratteristica,  debbono
essere esclusivamente conseguiti  nel  corso  del  servizio  prestato
quale VFP 1 anche in rafferma annuale; 
      b) i titoli relativi al titolo  di  studio,  alle  missioni  in
territorio nazionale ed estero, ai riconoscimenti, alle ricompense  e
benemerenze, ad eventuali altri attestati o brevetti ed  abilitazioni
possedute, possono  essere  valutati  anche  se  non  conseguiti  nel
suddetto periodo di servizio quale VFP 1, purche' comunque conseguiti
entro la data di scadenza del termine di presentazione delle  domande
di partecipazione all'immissione considerata; 
      c) per i concorrenti in servizio quali VFP  1,  precedentemente
congedati  da  altra  ferma  prefissata  annuale,  saranno  presi  in
considerazione: 
        - i titoli maturati nel corso del servizio in atto svolto  in
qualita' di VFP 1 e certificati nell'estratto della documentazione di
servizio redatta dal Comando di Corpo; 
        - i titoli maturati nel corso del precedente servizio  svolto
in qualita' di VFP 1, con esclusione  della  valutazione  dell'ultima
documentazione   caratteristica,   riportati   nell'estratto    della
documentazione di servizio redatta dal Comando di Corpo all'atto  del
collocamento in congedo; 
        - i titoli relativi alle missioni in territorio nazionale  ed
estero effettuate in  occasione  dello  svolgimento  di  altre  ferme
volontarie, al titolo di studio, ai riconoscimenti, alle ricompense e
benemerenze, ad eventuali altri attestati o brevetti ed abilitazioni,
conseguiti  anche   nel   periodo   di   collocamento   in   congedo,
opportunamente documentate ai sensi del precedente art. 4, comma 5; 
      d) per i concorrenti in congedo quali  VFP  1,  precedentemente
congedati  da  altra  ferma  prefissata  annuale,  saranno  presi  in
considerazione: 
        - i titoli maturati nel corso del servizio svolto in qualita'
di VFP 1 relativo al blocco con  il  quale  il  concorrente  presenta
domanda di partecipazione al  concorso  e  certificati  nell'estratto
della  documentazione  di  servizio  redatta  dal  Comando  di  Corpo
all'atto del collocamento in congedo; 
        - i titoli maturati nel corso dei precedenti  servizi  svolti
in qualita' di VFP 1, con esclusione  della  valutazione  dell'ultima
documentazione   caratteristica,   riportati   nell'estratto    della
documentazione di servizio redatta dal Comando di Corpo all'atto  del
collocamento in congedo; 
        - i titoli relativi alle missioni in territorio nazionale  ed
estero effettuate in  occasione  dello  svolgimento  di  altre  ferme
volontarie, al titolo di studio, ai riconoscimenti, alle ricompense e
benemerenze, ad eventuali altri attestati o brevetti ed abilitazioni,
conseguiti  anche   nel   periodo   di   collocamento   in   congedo,
opportunamente documentate ai sensi del precedente art. 3, comma 5. 
    6. La mancata presentazione dell'estratto della documentazione di
servizio redatto dal Comando di Corpo all'atto  del  collocamento  in
congedo relativo al servizio pregresso svolto in qualita'  di  VFP  1
comporta la mancata valutazione dei relativi titoli. 
    7. Nei confronti dei militari impiegati in operazioni  fuori  dal
territorio nazionale o in attivita' operativa a bordo  di  unita'  in
navigazione ed ammessi alla procedura per l'immissione  successiva  a
quella per la quale hanno presentato domanda  di  partecipazione,  la
valutazione avverra' sui  titoli  comunque  acquisiti  e  certificati
nell'estratto della documentazione di servizio alla data di  scadenza
del termine di presentazione della domanda a suo tempo  prodotta  dal
concorrente.