Art. 11 
 
                         Ammissione al corso 
 
    I  candidati  saranno  ammessi  al  corso  secondo  l'ordine   di
graduatoria, fino alla  concorrenza  del  numero  di  posti  messi  a
concorso. 
    A parita' di punteggio avra' la precedenza il  candidato  con  il
reddito piu' basso sulla base della certificazione ISEEU. 
    Possono essere ammessi  in  soprannumero,  qualora  idonei  nella
graduatoria concorsuale, mantenendo gli assegni in godimento: 
      gli assegnisti di ricerca e titolari di  borse  di  ricerca,  a
condizione che le aree  tematiche  che  caratterizzano  i  rispettivi
progetti di ricerca siano  le  stesse  dell'allegato  1  al  presente
bando; 
      i dipendenti pubblici che possono  fruire  dei  benefici  della
legge 476/1984 e successive modificazioni. 
    Le singole borse  di  studio  ed  i  corrispondenti  progetti  di
ricerca verranno assegnati ai candidati ammessi  sulla  base  di  una
valutazione di coerenza del loro profilo scientifico e  professionale
con il progetto attivato in accordo con l'istituzione o l'impresa che
finanzia la borsa di studio.