Art. 11 Ammissione al corso I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di graduatoria, fino alla concorrenza del numero di posti messi a concorso. A parita' di punteggio avra' la precedenza il candidato con il reddito piu' basso sulla base della certificazione ISEEU. Possono essere ammessi in soprannumero, qualora idonei nella graduatoria concorsuale, mantenendo gli assegni in godimento: gli assegnisti di ricerca e titolari di borse di ricerca, a condizione che le aree tematiche che caratterizzano i rispettivi progetti di ricerca siano le stesse dell'allegato 1 al presente bando; i dipendenti pubblici che possono fruire dei benefici della legge 476/1984 e successive modificazioni. Le singole borse di studio ed i corrispondenti progetti di ricerca verranno assegnati ai candidati ammessi sulla base di una valutazione di coerenza del loro profilo scientifico e professionale con il progetto attivato in accordo con l'istituzione o l'impresa che finanzia la borsa di studio.