Art. 13 
 
                           Borse di studio 
 
    L'importo annuale della  borsa  di  studio  e'  di  Euro13.638,47
assoggettabile al contributo previdenziale INPS a  gestione  separata
secondo la normativa vigente. 
    Il pagamento della borsa  di  studio  viene  effettuato  in  rate
bimestrali posticipate. 
    Per i periodi di studio all'estero, concordati  con  il  Collegio
dei docenti e nei limiti delle risorse disponibili,  l'importo  della
borsa di studio e' aumentato del  50%  per  i  periodi  di  effettiva
permanenza all'estero. I soggiorni all'estero  non  possono  eccedere
alla meta' dell'intera durata del dottorato. 
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne con quelle concesse  da
istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con  soggiorni
all'estero, le attivita' di ricerca del dottorando. 
    Chi abbia usufruito di una  borsa  di  studio  per  un  corso  di
dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere  di  fruirne  una
seconda volta. 
    I vincitori di borsa di studio finanziata da  Enti  esterni  sono
tenuti  ad  informarsi  all'atto  dell'accettazione  della  borsa  su
eventuali  particolari  condizioni  previste  dalla  convenzione  con
l'Ente finanziatore. 
    Le borse sono confermate con il passaggio dei dottorandi all'anno
successivo,  salvo  motivata  delibera  contraria  del  Collegio  dei
docenti. 
    La  rinuncia  del  dottorando  alla  prosecuzione  della   scuola
comporta la revoca della borsa  con  l'obbligo  di  restituzione  dei
ratei gia' percepiti e relativi all'anno per il quale e' stato emesso
il provvedimento. I contributi  per  l'accesso  e  la  frequenza,  se
previsti, e la tassa regionale non sono rimborsabili. 
    Al dottorando, nei limiti stabiliti dagli  organi  della  Scuola,
spettano rimborsi per: 
      1. partecipazione a corsi specialistici, convegni e congressi: 
        a) pagamento delle spese di iscrizione; 
        b) rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio. 
      2. mobilita' tra sede amministrativa e sedi consorziate o altre
sedi indicate dal coordinatore: 
        a) rimborso delle spese di viaggio; 
        b) contributo per le spese del vitto e/o alloggio. 
      3. periodi di studio o di ricerca all'estero: 
        a) rimborso del biglietto aereo a/r per la classe economica; 
        b) eventuali quote di iscrizione richieste dalle  Universita'
ospitanti.