Art. 14 Tasse e contributi per l'accesso e la frequenza Nel caso di borse di studio finanziate in base a convenzioni con soggetti pubblici o privati il contributo per l'accesso e la frequenza e' a carico dell'ente finanziatore se non diversamente indicato ed e' pari ad euro 1.033,00. Sono esonerati dal pagamento del contributo per l'accesso e la frequenza dei corsi i dottorandi titolari di borse di studio conferite sui seguenti finanziamenti: fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio1998, n. 210 e dal decreto ministeriale 3 novembre 2005, n. 492; fondi dell'Universita' di Bergamo; fondi di eventuali Universita' consorziate. Sono inoltre esonerati dal pagamento del contributo per l'accesso e la frequenza dei corsi i dottorandi vincitori di posti senza borsa inclusi quelli assegnati a beneficiari di assegni di ricerca. Tutti i dottorandi sono tenuti al pagamento di Euro114,62 comprensivi della tassa regionale per il diritto allo studio, pari ad Euro 100,00 salvo ulteriori determinazioni della Regione Lombardia, e dell'imposta di bollo pari ad euro 14,62 dovuta all'atto dell'immatricolazione.