Art. 14 
 
           Tasse e contributi per l'accesso e la frequenza 
 
    Nel caso di borse di studio finanziate in base a convenzioni  con
soggetti  pubblici  o  privati  il  contributo  per  l'accesso  e  la
frequenza e' a carico  dell'ente  finanziatore  se  non  diversamente
indicato ed e' pari ad euro 1.033,00. 
    Sono esonerati dal pagamento del contributo per  l'accesso  e  la
frequenza  dei  corsi  i  dottorandi  titolari  di  borse  di  studio
conferite sui seguenti finanziamenti: 
      fondi ripartiti dai decreti del Ministro  di  cui  all'art.  4,
comma 3, della legge 3 luglio1998, n. 210 e dal decreto  ministeriale
3 novembre 2005, n. 492; 
      fondi dell'Universita' di Bergamo; 
      fondi di eventuali Universita' consorziate. 
    Sono inoltre esonerati dal pagamento del contributo per l'accesso
e la frequenza dei corsi i dottorandi vincitori di posti senza  borsa
inclusi quelli assegnati a beneficiari di assegni di ricerca. 
    Tutti  i  dottorandi  sono  tenuti  al  pagamento  di  Euro114,62
comprensivi della tassa regionale per il diritto allo studio, pari ad
Euro 100,00 salvo ulteriori determinazioni della Regione Lombardia, e
dell'imposta  di  bollo  pari   ad   euro   14,62   dovuta   all'atto
dell'immatricolazione.