Art. 15 Obblighi dei dottorandi Il Collegio dei docenti, stabilisce annualmente gli standard di formazione richiesti ai dottorandi ed approva per ognuno di essi il progetto di ricerca e il relativo piano di formazione finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attivita' di ricerca di alta qualificazione in strutture non solo private ma anche pubbliche. A tal fine il Collegio dei docenti nomina un supervisore al quale e' affidato il compito di seguire il piano di formazione del dottorando e di guidarlo nell'attivita' di ricerca, compresa l'elaborazione della tesi finale. E' vietata la contemporanea iscrizione ad un altro corso di dottorato o ad una scuola di specializzazione. E' vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei dottorandi. Il dottorando puo' essere inserito, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, nelle attivita' di ricerca svolte presso l'Ateneo congruenti con il suo percorso formativo. Il Collegio dei docenti puo' autorizzare lo svolgimento da parte dei dottorandi di una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa. Tale attivita' non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Universita'. Il dottorando e' tenuto a svolgere il percorso di ricerca e le attivita' previste dal corso di dottorato di ricerca, come definite dal Collegio dei docenti e a presentare annualmente al Collegio stesso una relazione scritta riguardante l'attivita' di ricerca e l'eventuale attivita' didattica svolta e i risultati conseguiti. Dovra' altresi' indicare le partecipazioni a seminari, congressi o ad altre iniziative scientifiche e le pubblicazioni prodotte. Il Collegio dei docenti puo' richiedere la discussione orale della relazione secondo modalita' prestabilite. Il dottorando ha l'obbligo di riservatezza in relazione alle attivita' di ricerca cui partecipa nel caso in cui cio' venga richiesto dal Collegio dei docenti o dall'ente presso cui viene svolta l'eventuale internship. In materia di brevetti si applica la normativa vigente in quanto compatibile. ll dottorando puo' svolgere parte della propria attivita' di ricerca presso strutture qualificate, in Italia o all'estero, previa autorizzazione del coordinatore, il quale e' tenuto ad illustrarne i motivi al Collegio dei docenti nella prima riunione successiva all'autorizzazione. Per permanenze fuori sede complessivamente superiori a sei mesi, o per le eventuali proroghe, e' prescritta l'autorizzazione preventiva dal Collegio dei docenti. Il dottorando potra' svolgere attivita' lavorative esterne o proseguire l'attivita' lavorativa in essere al momento dell'iscrizione al corso previa autorizzazione del coordinatore purche' non a tempo pieno o che sia collocata in un periodo limitato dell'anno. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca con borsa e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata della scuola. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. E' consentita la sospensione dal corso esclusivamente per i periodi relativi ai seguenti casi, debitamente documentati: grave malattia, servizio militare o civile. In caso di maternita' e' obbligatoria la sospensione della scuola. Il Collegio, sentito anche il supervisore, con motivata delibera, procede all'ammissione all'anno successivo e all'esame finale ovvero, nel caso di risultati insufficienti, propone al rettore l'emanazione di un provvedimento di esclusione dalla prosecuzione della scuola. Le cause di esclusione dal dottorato di ricerca, con decisione motivata del Collegio dei docenti, oltre al caso predetto, sono le seguenti: attivita' lavorative svolte senza le prescritte autorizzazioni della scuola; contemporanea iscrizione ad altri corsi universitari; assenze ingiustificate e prolungate.