Art. 15 
 
                       Obblighi dei dottorandi 
 
    Il Collegio dei docenti, stabilisce annualmente gli  standard  di
formazione richiesti ai dottorandi ed approva per ognuno di  essi  il
progetto di ricerca e il relativo  piano  di  formazione  finalizzato
all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attivita'
di ricerca di alta qualificazione in strutture non  solo  private  ma
anche pubbliche. A  tal  fine  il  Collegio  dei  docenti  nomina  un
supervisore al quale e' affidato il compito di seguire  il  piano  di
formazione del dottorando e di guidarlo  nell'attivita'  di  ricerca,
compresa l'elaborazione della tesi finale. 
    E' vietata la contemporanea  iscrizione  ad  un  altro  corso  di
dottorato o ad una scuola di specializzazione. 
    E' vietata la contemporanea fruizione di altre borse  di  studio,
tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere  utili  ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione  o  di
ricerca dei dottorandi. 
    Il dottorando puo' essere  inserito,  previa  autorizzazione  del
Collegio dei  docenti,  nelle  attivita'  di  ricerca  svolte  presso
l'Ateneo congruenti con il suo percorso formativo. 
    Il Collegio dei docenti puo' autorizzare lo svolgimento da  parte
dei dottorandi di una  limitata  attivita'  didattica  sussidiaria  o
integrativa. Tale  attivita'  non  da'  luogo  a  diritti  in  ordine
all'accesso ai ruoli delle Universita'. 
    Il dottorando e' tenuto a svolgere il percorso di  ricerca  e  le
attivita' previste dal corso di dottorato di ricerca,  come  definite
dal Collegio dei docenti  e  a  presentare  annualmente  al  Collegio
stesso una relazione scritta riguardante  l'attivita'  di  ricerca  e
l'eventuale attivita' didattica  svolta  e  i  risultati  conseguiti.
Dovra' altresi' indicare le partecipazioni a seminari, congressi o ad
altre  iniziative  scientifiche  e  le  pubblicazioni  prodotte.   Il
Collegio dei docenti  puo'  richiedere  la  discussione  orale  della
relazione secondo modalita' prestabilite. 
    Il dottorando ha l'obbligo  di  riservatezza  in  relazione  alle
attivita' di ricerca  cui  partecipa  nel  caso  in  cui  cio'  venga
richiesto dal Collegio dei  docenti  o  dall'ente  presso  cui  viene
svolta l'eventuale internship. In materia di brevetti si  applica  la
normativa vigente in quanto compatibile. 
    ll dottorando puo' svolgere  parte  della  propria  attivita'  di
ricerca presso strutture qualificate, in Italia o all'estero,  previa
autorizzazione del coordinatore, il quale e' tenuto ad illustrarne  i
motivi al  Collegio  dei  docenti  nella  prima  riunione  successiva
all'autorizzazione. 
    Per permanenze fuori sede complessivamente superiori a sei  mesi,
o  per  le  eventuali  proroghe,   e'   prescritta   l'autorizzazione
preventiva dal Collegio dei docenti. 
    Il dottorando potra'  svolgere  attivita'  lavorative  esterne  o
proseguire   l'attivita'   lavorativa   in    essere    al    momento
dell'iscrizione  al  corso  previa  autorizzazione  del  coordinatore
purche' non a tempo pieno o che sia collocata in un periodo  limitato
dell'anno. 
    Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato  di  ricerca
con borsa e' collocato a domanda in congedo straordinario per  motivi
di studio senza assegni per il periodo di  durata  della  scuola.  In
caso di ammissione a corsi di dottorato di  ricerca  senza  borsa  di
studio  l'interessato  in   aspettativa   conserva   il   trattamento
economico, previdenziale  e  di  quiescenza  in  godimento  da  parte
dell'amministrazione  pubblica  presso  la  quale  e'  instaurato  il
rapporto di lavoro. 
    E' consentita la  sospensione  dal  corso  esclusivamente  per  i
periodi relativi ai seguenti  casi,  debitamente  documentati:  grave
malattia, servizio militare  o  civile.  In  caso  di  maternita'  e'
obbligatoria la sospensione della scuola. 
    Il Collegio, sentito anche il supervisore, con motivata delibera,
procede all'ammissione all'anno successivo e all'esame finale ovvero,
nel caso di risultati insufficienti, propone al rettore  l'emanazione
di un provvedimento di esclusione dalla prosecuzione della scuola. 
    Le cause di esclusione dal dottorato di  ricerca,  con  decisione
motivata del Collegio dei docenti, oltre al caso  predetto,  sono  le
seguenti: 
      attivita' lavorative svolte senza le prescritte  autorizzazioni
della scuola; 
      contemporanea iscrizione ad altri corsi universitari; 
      assenze ingiustificate e prolungate.