Art. 11 Trattamento giuridico Il contratto non e' cumulabile con le attivita' di lavoro escluse dalla vigente normativa sui ricercatori universitari, e non e' cumulabile con altri contratti di lavoro subordinato, ne' con assegni di ricerca ex art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per il trattamento giuridico - ivi compreso il regime delle incompatibilita' - si applica, in quanto compatibile, la normativa dei ricercatori universitari. E' compatibile con la frequenza di un corso di dottorato di ricerca. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente regolamento, i dipendenti delle amministrazioni statali sono collocati in aspettativa senza assegni ne' contribuzioni previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo parimenti senza assegni ne' contributi previdenziali, nei casi in cui tali posizioni sono previste dagli ordinamenti di appartenenza.