Art. 11 
 
 
                        Trattamento giuridico 
 
 
    Il contratto non e' cumulabile con le attivita' di lavoro escluse
dalla vigente  normativa  sui  ricercatori  universitari,  e  non  e'
cumulabile con altri contratti di lavoro subordinato, ne' con assegni
di ricerca ex art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n.  449.  Per  il
trattamento   giuridico   -   ivi   compreso    il    regime    delle
incompatibilita' - si applica, in quanto  compatibile,  la  normativa
dei ricercatori universitari. 
    E' compatibile con la frequenza  di  un  corso  di  dottorato  di
ricerca. 
    Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui  al  presente
regolamento,  i  dipendenti  delle   amministrazioni   statali   sono
collocati   in   aspettativa   senza   assegni   ne'    contribuzioni
previdenziali, ovvero in posizione di  fuori  ruolo  parimenti  senza
assegni ne' contributi previdenziali, nei casi in cui tali  posizioni
sono previste dagli ordinamenti di appartenenza.