Art. 2 Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa La partecipazione alla valutazione comparativa di cui all'art. 1 e' libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza e al titolo di studio posseduto dai candidati, salvo quanto previsto dal comma successivo. Non possono partecipare alle valutazioni comparative: 1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici; 2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.