Art. 2 
 
 
       Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa 
 
 
    La partecipazione alla valutazione comparativa di cui all'art.  1
e' libera, senza limitazioni in  relazione  alla  cittadinanza  e  al
titolo di studio posseduto dai candidati, salvo quanto  previsto  dal
comma successivo. 
    Non possono partecipare alle valutazioni comparative: 
      1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili  e
politici; 
      2) coloro che siano stati destituiti o dispensati  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento; 
      3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro  impiego
statale,  ai  sensi  dell'art.  127,  lettera  d)  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
    I requisiti per ottenere l'ammissione  debbono  essere  posseduti
alla data di scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle
domande.