Art. 4 
 
 
                            Pubblicazioni 
 
 
    Le  eventuali  pubblicazioni  scientifiche   realizzate   e   gli
eventuali titoli possono  essere  prodotti  in  originale,  in  copia
conforme o in fotocopia.  In  quest'ultimo  caso  il  candidato  deve
allegare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui
agli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, attestante che la copia presentata e' conforme
all'originale (allegato C). 
    Sono valutabili ai fini della presente procedura le pubblicazioni
scientifiche edite e i documenti stampati entro la data  di  scadenza
del bando. 
    I lavori redatti in  collaborazione  possono  essere  considerati
titoli utili solo ove sia possibile scindere ed individuare l'apporto
dei singoli autori,  in  modo  che  siano  valutabili  a  favore  del
candidato per la parte che lo riguarda. 
    Per i lavori stampati in Italia devono risultare gli  autori,  il
titolo, la casa editrice, la data e il luogo di  edizione  oppure  il
titolo,  il  numero  della  raccolta  o  del  volume  e   l'anno   di
riferimento. 
    Per i lavori stampati all'estero deve risultare, inoltre, la data
e possibilmente il luogo di pubblicazione. Le  pubblicazioni  debbono
essere presentate nella lingua di origine e,  se  diversa  da  quelle
sottoindicate, tradotte in una  delle  seguenti  lingue:  italiano  e
inglese.  I  testi  tradotti  possono  essere  presentati  in   copie
dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale. 
    Per le procedure di valutazione comparativa  riguardanti  materie
linguistiche e' ammessa la  presentazione  di  pubblicazioni  redatte
nella lingua od in una delle  lingue  per  le  quali  e'  bandita  la
procedura, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.