Art. 4 Pubblicazioni Le eventuali pubblicazioni scientifiche realizzate e gli eventuali titoli possono essere prodotti in originale, in copia conforme o in fotocopia. In quest'ultimo caso il candidato deve allegare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui agli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che la copia presentata e' conforme all'originale (allegato C). Sono valutabili ai fini della presente procedura le pubblicazioni scientifiche edite e i documenti stampati entro la data di scadenza del bando. I lavori redatti in collaborazione possono essere considerati titoli utili solo ove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei singoli autori, in modo che siano valutabili a favore del candidato per la parte che lo riguarda. Per i lavori stampati in Italia devono risultare gli autori, il titolo, la casa editrice, la data e il luogo di edizione oppure il titolo, il numero della raccolta o del volume e l'anno di riferimento. Per i lavori stampati all'estero deve risultare, inoltre, la data e possibilmente il luogo di pubblicazione. Le pubblicazioni debbono essere presentate nella lingua di origine e, se diversa da quelle sottoindicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiano e inglese. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale. Per le procedure di valutazione comparativa riguardanti materie linguistiche e' ammessa la presentazione di pubblicazioni redatte nella lingua od in una delle lingue per le quali e' bandita la procedura, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.