Art. 9 
 
 
          Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni 
 
 
    Al termine della  procedura,  decorsi  i  termini  per  eventuali
impugnative, i candidati possono richiedere entro  trenta  giorni  la
restituzione delle pubblicazioni e dei documenti presentati. 
    Trascorso tale termine, l'Universita' non  e'  piu'  responsabile
della conservazione e restituzione della documentazione.