Art. 7 
 
 
             Adempimenti della commissione esaminatrice 
                   e formazione della graduatoria 
 
 
    La commissione, per la valutazione di ciascun candidato,  dispone
di sessanta punti per  ognuna  delle  due  prove.  Sara'  ammesso  al
colloquio il candidato che avra' superato la  prova  scritta  con  un
punteggio non inferiore a  40/60.  Anche  il  colloquio  s'intendera'
superato se il candidato avra' ottenuto un punteggio non inferiore  a
40/60. 
    Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
esaminatrice  formera'  l'elenco   dei   candidati   esaminati,   con
l'indicazione dei punteggi da ciascuno riportati nella prova  stessa.
L'elenco,  sottoscritto  dal  Presidente  e  dal   Segretario   della
commissione, sara' affisso nel medesimo giorno nel luogo in cui si e'
svolta la prova. 
    Espletate le prove di concorso, la graduatoria generale di merito
sara' formulata sulla base  della  somma  dei  punteggi  ottenuti  da
ciascun candidato nelle singole prove. In caso di parita' di  merito,
ai  fini  dell'assegnazione  della  borsa  di  studio,  prevarra'  la
situazione  ISEE  (Indicatore  Situazione   Economica   Equivalente).
Ulteriori situazioni di parita' di merito saranno regolate  ai  sensi
dell'art. 3 comma  7  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  cosi'  come
modificato dall'art. 2 comma 9 legge  16  giugno  1998,  n.  191.  La
graduatoria  degli  idonei  sara'  pubblicata   sul   sito   internet
www.unifg.it (sezione Formazione Post Laurea - Dottorati di ricerca -
Dottorati XXV ciclo) ed affissa all'Albo generale di Ateneo.