Art. 12 Nomina a magistrato ordinario I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per esami sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto ministeriale, magistrati ordinari in tirocinio nei limiti dei posti messi a concorso. I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimita' da parte dell'organo di controllo.