Art. 12 
 
 
                    Nomina a magistrato ordinario 
 
 
    I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per  esami
sono classificati secondo il numero totale  dei  punti  riportati  e,
nello  stesso  ordine,  sono  nominati,  con  decreto   ministeriale,
magistrati ordinari  in  tirocinio  nei  limiti  dei  posti  messi  a
concorso. 
    I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva la
sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimita' da
parte dell'organo di controllo.