Art. 4 
 
 
                  Cause di esclusione dal concorso 
 
 
    Non sono ammessi al concorso: 
      a) coloro che  non  sono  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 2 del presente decreto; 
      b)  coloro  le  cui  domande  di  partecipazione   sono   state
presentate o spedite oltre il termine di scadenza del bando; 
      c) coloro che,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in  tre
concorsi per l'ammissione in magistratura. L'espulsione del candidato
dopo la dettatura del tema, durante le  prove  scritte,  equivale  ad
inidoneita'. Produce, inoltre, gli  stessi  effetti  dell'inidoneita'
l'annullamento di un lavoro da parte della  commissione  quando  essa
abbia accertato che il lavoro stesso sia stato in tutto  o  in  parte
copiato da quello di altro candidato o da qualsiasi testo ovvero  che
l'elaborato sia stato reso riconoscibile; 
      d) coloro che, per le  informazioni  raccolte,  non  risultino,
secondo il giudizio del Consiglio Superiore  della  Magistratura,  di
condotta incensurabile. 
    Le  domande  di   partecipazione   prive   della   sottoscrizione
dell'aspirante si considerano non presentate. 
    Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l'interessato,
puo' escludere da uno o piu'  concorsi  successivi  chi,  durante  lo
svolgimento delle prove scritte di un concorso, sia stato espulso per
comportamenti fraudolenti,  diretti  ad  acquisire  o  ad  utilizzare
informazioni  non  consentite,  o  per  comportamenti  violenti   che
comunque abbiano turbato le operazioni del concorso. 
    L'ammissione al concorso per ciascun candidato e' deliberata  dal
Consiglio   Superiore   della    Magistratura,    sotto    condizione
dell'accertamento  dei  requisiti  prescritti  per  l'assunzione   in
magistratura  e  delle  altre  condizioni  richieste  dal  bando   di
concorso.