IL DIRETTORE GENERALE 
                     per il personale scolastico 
 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341,  recante  riforma  degli
ordinamenti universitari, e in particolare gli articoli 3 e 4; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e  successive  modifiche,
recante la legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e  i
diritti delle persone handicappate; 
    Visto il d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, con  il  quale  e'  stato
approvato il Testo Unico delle disposizioni  legislative  vigenti  in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
    Visto il d.i. 10 marzo  1997,  concernente,  in  particolare,  la
validita' dei titoli di studio di Scuola e di Istituto magistrale; 
    Visto il d.m. 30 gennaio 1998, n. 39 e successive modificazioni e
integrazioni, concernente  il  testo  coordinato  delle  disposizioni
impartite in materia  di  ordinamento  delle  classi  di  concorso  a
cattedra e posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte  applicata
nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica; 
    Visto il decreto del Ministro dell'Universita'  e  della  Ricerca
scientifica  e  tecnologica  26  maggio  1998,  concernente   criteri
generali  per  la  disciplina  da  parte  delle   universita'   degli
ordinamenti dei Corsi di Laurea in Scienze della Formazione  Primaria
e delle Scuole di Specializzazione all'insegnamento secondario; 
    Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1998, n. 354 e successive
modificazioni e integrazioni, costitutivo degli ambiti disciplinari; 
    Visto d.m. 6 agosto del 1999, n. 201, istitutivo della classe  di
concorso di "Strumento Musicale" nella  scuola  secondaria  di  primo
grado; 
    Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione; 
    Visto il d.lgs. 30 giugno 2003, n.  196,  recante  il  Codice  in
materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il d.m. 9 febbraio 2005, n. 22  che  integra  i  titoli  di
accesso all'insegnamento indicati nel D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 con
le Lauree Specialistiche; 
    Visto il d.lgs. 7 marzo 2005, e successive modifiche, recante  il
Codice dell'Amministrazione Digitale; 
    Visto il d.lgs.  17  ottobre  2005,  n.  226,  concernente  norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi  al  secondo
ciclo del sistema educativo  di  istruzione  e  formazione,  a  norma
dell'art. 2 della Legge 28 marzo  2003,  n.  53  e,  in  particolare,
l'art. 19 che individua, fra i livelli essenziali dei  requisiti  dei
docenti  che  insegnano  nei  percorsi  di  istruzione  e  formazione
professionale   delle   regioni,   "il   possesso   di   abilitazione
all'insegnamento"; 
    Visti i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'Universita'  e
della ricerca 8 novembre 2004, n. 100, 9 febbraio 2005, n.  21  e  18
novembre  2005,  n.  85,  con  cui  sono  stati  indetti  i  percorsi
abilitanti riservati istituiti ai sensi dell'art.  2  della  Legge  4
giugno 2004, n. 143; 
    Visto l'art. 1, comma 605, lettera c)  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296; 
    Visto d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206,  recante  attuazione  della
Direttiva 2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
professionali,  nonche'  della  Direttiva  2006/100/CE  sulla  libera
circolazione delle persone; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in
materia di processo civile, e in particolare l'art. 32; 
    Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca 9 luglio 2009, emanato di concerto con il Ministro  per
la pubblica Amministrazione e l'Innovazione, recante  l'equiparazione
tra i diplomi di laurea  del  vecchio  ordinamento  (DL),  le  lauree
specialistiche ex  Decreto  del  Ministro  dell'Universita'  e  della
Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (LS)  e  le
lauree  Magistrali   ex   Decreto   del   Ministro   dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 (LM) ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca 10 settembre 2010 n. 249, come modificato  e  integrato
dal D.M.  25  marzo  2013,  recante  il  Regolamento  concernente  la
"Definizione della disciplina dei requisiti e delle  modalita'  della
formazione iniziale  degli  insegnanti  della  scuola  dell'infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di  primo  e  secondo
grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007,
n. 244" (di seguito DM 249/2010); 
    Visti in particolare l'art. 15 commi 1-bis e ss e il comma 16-bis
del DM 249/2010, con cui sono istituiti percorsi speciali  abilitanti
riservati ai docenti con rilevanti titoli di servizio; 
    Considerato il comma 16-ter  dell'art.  15  del  DM  249/10,  che
prevede che i titoli conseguiti entro i termini di cui all'art. 2 del
decreto ministeriale 10 marzo 1997 costituiscono titoli di accesso ai
concorsi per titoli ed esami e alla terza fascia delle graduatorie di
istituto e sono validi ai sensi dell'art. 1,  comma  4,  lettera  g),
della legge 62/2000; 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, ed in particolare l'art.
15,  recante  "Norme  in  materia  di  certificati  e   dichiarazioni
sostitutive e divieto di introdurre,  nel  recepimento  di  direttive
dell'Unione  europea,  adempimenti  aggiuntivi  rispetto   a   quelli
previsti dalle direttive stesse"; 
    Visto il d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in Legge 4 aprile
2012,  n.  35,   recante   disposizioni   urgenti   in   materia   di
semplificazione e sviluppo; 
    Ritenuta l'esigenza di definire tempi e modalita'  di  attuazione
dei corsi speciali sopracitati, ai sensi dell'art. 15 commi  1-bis  e
ss. del DM 249/2010 e di avviarne  l'attivazione  dal  prossimo  anno
accademico 2013/2014 nelle more di una parziale revisione dei criteri
di accesso ai corsi medesimi finalizzata  alla  inclusione  dell'a.s.
2012/2013 nel novero degli anni scolastici utili per il  calcolo  del
triennio  di  servizio  richiesto  nonche'   al   superamento   della
limitazione  all'anno   accademico   2014/2015   come   termine   per
l'attivazione dei suddetti corsi; 
    Sentite le Organizzazioni Sindacali firmatarie del  vigente  CCNL
relativo al personale del Comparto Scuola; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                    Attivazione di corsi speciali 
       per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento 
 
    1. Gli Atenei e le Istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica istituiscono, ai sensi dell'art. 15 commi  1-ter
e 16-bis del DM 249/10, corsi speciali, di  durata  annuale,  per  il
conseguimento  dell'abilitazione  all'insegnamento,  riservati   alle
sotto elencate categorie di docenti che siano privi  della  specifica
abilitazione e che abbiano prestato, a decorrere dall'a.s.  1999/2000
e fino all'a.s. 2011/2012 incluso, almeno tre anni di  servizio,  con
il possesso del prescritto  titolo  di  studio,  in  scuole  statali,
paritarie ovvero nei centri di formazione professionale limitatamente
ai corsi  accreditati  dalle  Regioni  per  garantire  l'assolvimento
dell'obbligo di istruzione a decorrere dall'a.s. 2008/2009 ; 
    2.  I  titoli  di  studio  necessari  per  accedere  ai  percorsi
formativi speciali sono i seguenti: 
      Scuola  dell'Infanzia:  Diploma  di  scuola  magistrale  o   di
istituto magistrale o di titolo  di  studio  sperimentale  dichiarato
equivalente, conseguiti entro l'a.s. 2001/2002.  In  particolare,  il
titolo sperimentale, per essere valido titolo di accesso, deve essere
riconducibile  al  Diploma  di  Maturita'  Magistrale  con   apposita
dicitura  sul  Diploma  stesso  o,  in  assenza  di  tale   dicitura,
l'equivalenza  a  diploma  magistrale  deve  risultare  dal   decreto
autorizzativo della sperimentazione per l'Istituto ove il  titolo  e'
stato conseguito; 
      Scuola Primaria: Diploma di istituto magistrale o di titolo  di
studio sperimentale dichiarato equivalente, conseguiti  entro  l'a.s.
2001/2002. In particolare, il titolo sperimentale, per essere valido,
deve essere riconducibile al  Diploma  di  Maturita'  Magistrale  con
apposita dicitura contenuta nel Diploma stesso o, in assenza di  tale
dicitura, l'equivalenza  a  diploma  magistrale  deve  risultare  dal
decreto autorizzativo della sperimentazione  per  l'Istituto  ove  il
titolo e' stato conseguito; 
      Scuola Secondaria:  Titoli  di  studio  previsti  dal  D.M.  30
gennaio 1998 n. 39 Tabelle A, C e D, dal D.M. 9 febbraio 2005  n.  22
e, per i docenti di strumento musicale, i diplomi  accademici  di  II
livello ed i diplomi di Conservatorio vecchio ordinamento. 
    3. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 1, e'
valutabile il servizio prestato nell' anno scolastico,  ossia  quello
corrispondente ad un periodo  di  almeno  180  giorni  ovvero  quello
valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'art. 11, comma
14, della legge 3 maggio 1999 n. 124. 
    Il suddetto requisito si  raggiunge  anche  cumulando  i  servizi
prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso, nelle
scuole statali, paritarie e centri di formazione professionale. 
    A tal fine, e' valutabile anche il servizio prestato  in  diverse
classi di concorso, purche' almeno un anno scolastico di servizio sia
stato svolto nella  classe  di  concorso  per  la  quale  si  intende
partecipare. 
    Per gli insegnanti di scuola dell'infanzia e di scuola  primaria,
gli anni di servizio prestati  nella  scuola  dell'infanzia  e  nella
scuola primaria, sia su posti normali che su posti  di  sostegno,  si
possono cumulare, purche' per ciascun anno scolastico il servizio sia
stato prestato interamente sulla stessa tipologia di posto. 
    E' valido anche  il  servizio  prestato  su  posto  di  Sostegno,
purche' riconducibile alla classe di concorso  o  alla  tipologia  di
posto richiesta. 
    4. Nelle more della revisione dei requisiti di  accesso  relativi
al servizio,  gli  aspiranti  potranno  dichiarare  anche  i  servizi
relativi all'anno scolastico 2012/13.