IL DIRETTORE GENERALE 
 
                           di concerto con 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per  il  reclutamento  del  personale  militare,  e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
Maggiore della difesa, degli Stati Maggiori di  Forza  armata  e  del
Comando generale dell'Arma  dei  carabinieri  emanati  in  attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto  codice,  fino  alla
loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento  militare»,   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare,  l'art.
8 concernente semplificazioni per  la  partecipazione  a  concorsi  e
prove selettive; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
Direzione generale per il personale militare; 
    Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la «Direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al  servizio  militare  e  della  direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare»; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  Codice  dell'ordinamento  militare»,  di  cui  al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in  materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco; 
    Visto il decreto del Ministro della  difesa  30  giugno  2015,  -
registrato presso la Corte dei conti il 24 luglio 2015 al  foglio  n.
1578 - recante «Disciplina dei concorsi  per  il  reclutamento  degli
Ufficiali della Marina militare» emanato ai sensi dell'art.  647  del
sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  Forze  armate,
nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2; 
    Visto il decreto interministeriale 19 gennaio  2016,  recante  la
definizione  delle  corrispondenze  tra  Corpi,  ruoli,  categorie  e
specialita'  ai  fini  della  partecipazione   degli   Ufficiali   di
complemento e del personale  appartenente  al  ruolo  Marescialli  ai
concorsi per la nomina a Ufficiale in servizio permanente  dei  ruoli
speciali della Marina militare; 
    Vista   la   direttiva   tecnica,   datata   9   febbraio   2016,
dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante  «modalita'
tecniche per l'accertamento e  la  verifica  dei  parametri  fisici»,
emanata  ai  sensi  del  precitato  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Visto l'art. 2 del decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, che
ha disposto l'unificazione del Corpo del genio  navale  e  del  Corpo
delle armi navali della Marina  militare,  istituendo  il  Corpo  del
genio della Marina e delle sue specialita' (armi navali, genio navale
e infrastrutture); 
    Vista la lettera dello Stato Maggiore della difesa  n.  M_D  SSMD
0117167 del 22 agosto 2016, concernente  i  reclutamenti  autorizzati
per l'anno 2017; 
    Vista la lettera dello Stato Maggiore della Marina n.  M_D  MSTAT
0081268  del  25  novembre   2016,   contenente   gli   elementi   di
programmazione del presente bando; 
    Vista la legge 11 dicembre 2016, n.  232,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
    Ravvisata la necessita' di  indire  per  il  2017  concorsi,  per
titoli  ed  esami,  per  la  nomina  di  complessivi  33  (trentatre)
Ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali  dei  vari  Corpi
della Marina militare; 
    Visto il comma 4-bis dell'art. 643  del  decreto  legislativo  15
marzo  2010,  n.  66,  recante  «Codice  dell'ordinamento  militare»,
introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n.  91,  il  quale
stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del  personale  delle
Forze  armate,  i  termini  di  validita'  delle  graduatorie  finali
approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma
non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini  previsti
dal Codice stesso; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  30  novembre
2015, concernente la nomina dell'Ammiraglio ispettore  (CP)  Vincenzo
Melone a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre  2014
- registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio
n. 2512 - concernente la sua  nomina  a  Direttore  generale  per  il
personale militare e il decreto del  Presidente  della  Repubblica  4
ottobre 2016 - registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al
foglio n. 2028 - relativo alla sua conferma nell'incarico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami: 
      a) concorso per il reclutamento di 15 (quindici)  Ufficiali  in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di  Stato  Maggiore,
con riserva di 1 (uno)  posto  a  favore  del  coniuge  e  dei  figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di  secondo  grado
se unici superstiti, del personale delle Forze armate e  delle  Forze
di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva
di  8  (otto)  posti  a  favore  degli  appartenenti  al  ruolo   dei
Marescialli; 
      b) concorso per il reclutamento  di  10  (dieci)  Ufficiali  in
servizio permanente nel ruolo speciale  del  Corpo  del  Genio  della
Marina, con riserva di 3 (tre) posti a favore del coniuge e dei figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di  secondo  grado
se unici superstiti, del personale delle Forze armate e  delle  Forze
di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva
di 5  (cinque)  posti  a  favore  degli  appartenenti  al  ruolo  dei
Marescialli, cosi' ripartiti tra le seguenti specialita': 
        genio navale: 3 (tre) posti, con riserva di 1 (uno)  posto  a
favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea
collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle
Forze armate e delle Forze di Polizia  deceduto  in  servizio  e  per
causa di servizio e di 1 (uno) posto a favore degli  appartenenti  al
ruolo dei Marescialli; 
        armi navali: 3 (tre) posti, con riserva di 1  (uno)  posto  a
favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea
collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle
Forze armate e delle Forze di Polizia  deceduto  in  servizio  e  per
causa di servizio e di 2 (due) posti a favore degli  appartenenti  al
ruolo dei Marescialli; 
        infrastrutture: 4 (quattro) posti, con  riserva  di  1  (uno)
posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei  parenti
in linea collaterale  di  secondo  grado  se  unici  superstiti,  del
personale delle Forze armate e delle Forze  di  Polizia  deceduto  in
servizio e per causa di servizio e di 2 (due) posti  a  favore  degli
appartenenti al ruolo dei Marescialli; 
      c) concorso  per  il  reclutamento  di  3  (tre)  Ufficiali  in
servizio permanente nel ruolo speciale  del  Corpo  di  commissariato
militare marittimo, con riserva di 1 (uno) posto a favore del coniuge
e dei figli superstiti ovvero dei parenti  in  linea  collaterale  di
secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e
delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e
di  2  (due)  posti  a  favore  degli  appartenenti  al   ruolo   dei
Marescialli; 
      d) concorso per il reclutamento  di  5  (cinque)  Ufficiali  in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di
porto, con riserva di 1 (uno) posto a favore del coniuge e dei  figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di  secondo  grado
se unici superstiti, del personale delle Forze armate e  delle  Forze
di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e di 3  (tre)
posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli. 
    2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1 i  posti
riservati  eventualmente   non   ricoperti   per   insufficienza   di
riservatari idonei potranno essere devoluti alle altre  categorie  di
concorrenti di cui al  successivo  art.  2,  secondo  l'ordine  della
relativa graduatoria di merito. 
    3. In ciascuno dei concorsi di  cui  al  precedente  comma  1,  i
vincitori saranno nominati Guardiamarina  in  servizio  permanente  a
eccezione di quelli provenienti dalla categoria  degli  Ufficiali  in
ferma prefissata di cui al successivo art. 2, comma 1, lettera  b)  e
degli Ufficiali inferiori delle Forze  di  completamento  di  cui  al
successivo art. 2, comma 1,  lettera  c)  i  quali  saranno  nominati
Ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il
grado  rivestito  alla  data  di  scadenza   del   termine   per   la
presentazione delle domande e iscritti in ruolo - al superamento  del
corso applicativo di cui al successivo art. 16 -  dopo  l'ultimo  dei
pari grado dello stesso ruolo. 
    Resta   impregiudicata   per   l'Amministrazione   la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dai
concorsi o  l'ammissione  al  corso  applicativo  dei  vincitori,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal  caso,
ove necessario, l'Amministrazione della  difesa  ne  dara'  immediata
comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it, che  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti  e  per  gli  interessati,  nonche'  nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso
la  stessa  Amministrazione  provvedera'  a  formalizzare  la  citata
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
4ª Serie speciale. 
    4. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    5. La Direzione generale si riserva  altresi'  la  facolta',  nel
caso di eventi  avversi  di  carattere  eccezionale  che  impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi  nei
tempi  e  nei  giorni  previsti  per   l'espletamento   delle   prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' dato  avviso  pubblicato  nel  portale  dei  concorsi
on-line  di  cui  al  successivo  art.  3   e   nei   siti   internet
www.persomil.difesa.it,    www.marina.difesa.it,    definendone    le
modalita'. Il citato avviso avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti, per tutti gli interessati.