IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto l'art. 33, comma 5, della Costituzione; Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea; Vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea; Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni; Vista la legge 5 aprile 1969, n. 119, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, riguardante il riordinamento degli esami di Stato di maturita', di abilitazione e di licenza della scuola media; Vista la legge 2 febbraio 1990, n. 17, recante modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali, cosi' come modificata dall'art. 1-septies della legge 26 maggio 2016, n. 89, di conversione al decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'art. 197, comma 3; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ed in particolare il Titolo III; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di dati personali; Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, ed in particolare l'art. 9, comma 6; Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, ed in particolare l'art. 45; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» ed in particolare l'art. 1, comma 52; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, recante «Sostituzione degli orari e dei programmi di insegnamento negli Istituti tecnici»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di imposta di bollo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti, ed particolare l'art. 55, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 52, della legge n. 107/2015 sopracitata; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2017, n. 134, recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'Allegato D contenente la Tabella di confluenza dei percorsi degli istituti tecnici previsti dall'ordinamento previgente; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ed in particolare l'art. 6; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2016, n. 293, recante «Nomina dei Ministri», con il quale la sen. Valeria Fedeli e' stata nominata Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 447, di approvazione del regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale, il quale, all'art. 1, comma 1, dispone che gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, d'ora in avanti denominato «Regolamento»; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei», cosi' come modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Disciplina delle classi di laurea»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 631, della legge n. 296/2006; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 settembre 2011, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli I.T.S. e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e finanze, del 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono state adottate le Linee guida in attuazione del citato art. 52, comma 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 5 febbraio 2013 concernente la revisione degli ambiti di articolazione dell'area «Tecnologie innovative per i beni e le attivita' culturali - Turismo»; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, recante definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in particolare l'art. 4, comma 5 e l'art. 5, comma 9; Visto il decreto del direttore generale per gli ordinamenti scolastici, n. 5213 del 27 luglio 2011, di delega ai direttori degli Uffici scolastici regionali ed ai Sovrintendenti delle Province di Trento e Bolzano; Visto il parere reso in data 16 giugno 2015 dall'Ufficio legislativo di questo Ministero sull'accesso agli esami abilitanti alle professioni di perito agrario, perito industriale, geometra ed agrotecnico e condiviso dall'Ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 27133 del 28 settembre 2015 che riconosce l'accesso ai sopracitati esami per coloro che siano in possesso del diploma afferente al settore «Tecnologico», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 secondo le confluenze di cui all'Allegato D; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, reso in data 29 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017, prot. 3786, in merito alla richiesta presentata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca - Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore - con nota n. 7432 del 13 marzo 2017, al fine di integrare, con l'indicazione delle lauree specialistiche e magistrali, i titoli di accesso agli esami di Stato; Visto il ricorso al Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per il Lazio presentato dal Consiglio nazionale degli agrotecnici e agrotecnici laureati avverso l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 aprile 2017, n. 224, recante indizione dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di agrotecnico per l'anno 2017, il cui procedimento di merito, n. R.G. 6347/2017, risulta a tutt'oggi in corso; Vista l'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. III-bis, n. 3980/2017, emessa nell'ambito del giudizio su richiamato, nella parte in cui ha riconosciuto, fra gli altri, che «la fissazione al 30 settembre del termine per il completamento del tirocinio risulta ragionevole e coerente con le esigenze organizzative dell'amministrazione resistente»; Vista l'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4253/2017, R.G. 6392/2017, di riforma della su menzionata ordinanza del Tribunale amministrativo regionale Lazio n. 3980/2017, nella parte in cui ha statuito: «L'istanza cautelare e' assistita da fumus quanto all'impugnazione proposta quanto all'art. 2, comma 3, e all'art. 5, comma 2 dell'ordinanza. Non vi e' infatti motivo di scostarsi dalla non contestata prassi delle sessioni di esame passate per cui erano ammessi a parteciparvi coloro i quali avessero maturato il prescritto periodo di tirocinio sino al giorno precedente a quello della prima prova»; Dato atto che il ricorso presentato dal Consiglio nazionale degli agrotecnici e agrotecnici laureati avverso la richiamata ordinanza del Ministro n. 224 del 2017 e' stato discusso nel merito e trattenuto per la decisione da parte dei giudici amministrativi all'udienza del 24 aprile 2018, non risultando ad oggi depositata la relativa pronuncia; Attesa l'urgenza di provvedere all'adozione della presente ordinanza per assicurare il regolare svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione alla professione di perito industriale per l'anno 2018; Ritenuto di dover dare attuazione all'ordinanza del Consiglio di Stato sez. VI, n. 4253/2017, R.G. 6392/2017, nelle more del deposito della sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio di definizione del giudizio di merito, R.G. 6347/2017; Ritenuto di estendere i principi affermati nella richiamata ordinanza del Consiglio di Stato anche al presente provvedimento per ragioni di uniformita' di trattamento; Ordina: Art. 1 1. E' indetta, per l'anno 2018, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale e di perito industriale laureato. 2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso e dei conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si applicano le seguenti definizioni: candidato perito industriale: il candidato in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di perito industriale capotecnico, del diploma di maturita' tecnica di perito industriale, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente al settore «Tecnologico», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 secondo le confluenze di cui all'Allegato D del predetto decreto del Presidente della Repubblica, unitamente al possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lettere A, B, C, D, E, F, G ed H della presente ordinanza. Ai sensi dell'art. 1-septies, comma 2, della legge 26 maggio 2016, n. 89 detti candidati potranno essere ammessi alla sessione d'esame per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge e, quindi, entro il 29 maggio 2021; candidato perito industriale laureato: il candidato in possesso di: diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella Tabella C allegata alla presente ordinanza; laurea di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; ai sensi del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 29 marzo 2017, citato nelle premesse, lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, cosi' come riportate nella tabella E, allegata alla presente ordinanza, nonche' i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009. 3. La sessione di esami ed i relativi programmi riportati nella Tabella B della presente ordinanza, suddivisi per specializzazioni, e' unica per tutti i candidati di cui al precedente comma.