Art. 10 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
    1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali le
commissioni di  cui  al  precedente  art.  8,  comma  1,  lettera  a)
valuteranno, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di
merito dei  soli  concorrenti  che  risulteranno  idonei  alla  prova
scritta di cultura tecnico-professionale. A tal fine le  commissioni,
dopo aver corretto in forma anonima  gli  elaborati,  procederanno  a
identificare  esclusivamente   gli   autori   di   quelli   giudicati
insufficienti, in modo da definire,  per  sottrazione,  l'elenco  dei
concorrenti  idonei.  Il  riconoscimento  di  questi  ultimi   dovra'
comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. 
    Le commissioni esaminatrici valuteranno i titoli, posseduti  alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande,  che
siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente  art.
4,   ovvero   risultino   dalla    documentazione    matricolare    e
caratteristica. I titoli posseduti dai concorrenti e  non  dichiarati
nella domanda di partecipazione al  concorso,  ovvero  quelli  per  i
quali nella medesima domanda - o in  dichiarazione  sostitutiva  alla
stessa allegata - non siano state fornite le necessarie informazioni,
non costituiranno oggetto di valutazione. 
    2. E' onere  dei  concorrenti  fornire  informazioni  dettagliate
circa  ciascuno  dei  titoli  posseduti,  tra  quelli  indicati   nel
successivo comma 3, lettere b) e c) del presente  articolo,  ai  fini
della  loro  corretta  valutazione   da   parte   della   commissione
esaminatrice. Qualora sul modello di domanda on-line l'area  relativa
alla descrizione dei titoli di merito posseduti  fosse  insufficiente
per  elencare  gli  stessi  in  maniera  dettagliata  e  completa,  i
concorrenti  potranno  allegare  alla  domanda  delle   dichiarazioni
sostitutive rilasciate ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le  modalita'  indicate  nel
comma 3, dell'art. 4, del presente decreto. 
    Per i  militari  in  servizio  o  in  congedo  la  documentazione
matricolare  e  caratteristica  verra'  acquisita  con  le  modalita'
indicate nell'art. 6. 
    3. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e'  pari
a 10/30 cosi' ripartiti: 
      a)   qualita'   del   servizio   prestato   (risultante   dalla
documentazione matricolare  e  caratteristica  che  verra'  acquisita
d'ufficio): massimo punti 5/30. 
    La commissione terra' conto  delle  qualifiche  finali  riportate
nelle schede valutative (ovvero  dei  giudizi  finali  desumibili  da
eventuali  rapporti  informativi)  relative  all'ultimo  triennio  di
servizio comunque prestato. I documenti  di  valutazione  relativi  a
corsi propedeutici all'inserimento nella categoria/ruolo che consente
la partecipazione al concorso non sono  oggetto  di  valutazione.  Il
punteggio attribuito a ciascuna qualifica finale (o al corrispondente
giudizio finale) sara': 
      1) 0,00457 (fino a un massimo 5 punti ripartiti in 1095 giorni)
per ogni giorno valutato  con  qualifica  finale  di  «eccellente»  o
giudizio equivalente; 
      2) 0,00183 (fino a un massimo 2 punti ripartiti in 1095 giorni)
per ogni giorno valutato con  qualifica  finale  di  «superiore  alla
media» o giudizio equivalente; 
      3) 0,00000 (0 punti ripartiti in 1095 giorni) per  ogni  giorno
valutato  con  qualifica  finale  di   «nella   media»   o   giudizio
equivalente. 
    Il punteggio complessivo  sara'  calcolato  sommando  i  punteggi
parziali  ottenuti  moltiplicando  il  valore  di  ciascun  documento
valutativo come sopra indicato per il periodo,  espresso  in  giorni,
cui si riferisce il singolo documento. 
    Alle  dichiarazioni  di  mancata  redazione   di   documentazione
caratteristica dovra' essere attribuito un  punteggio  in  base  alla
media dei punteggi attribuiti al documento antecedente  ed  a  quello
successivo. Se la dichiarazione di mancata redazione  costituisce  il
primo o l'ultimo documento della documentazione caratteristica dovra'
essere  assimilata  rispettivamente   al   documento   successivo   o
antecedente; 
      b)  servizio  prestato  in  qualita'  di  Ufficiale  in   ferma
prefissata: massimo punti 1/30; 
      c) titolo di studio  posseduto  in  aggiunta  a  quello  minimo
prescritto per la partecipazione al  concorso:  massimo  punti  2/30,
cosi' ripartiti: 
        1) altro diploma di istruzione secondaria di secondo grado: 
          fino a 42/60, ovvero fino a 70/100: punti 0; 
          da 43/60 a 48/60, ovvero da 71/100 a 80/100: punti 0,2/30; 
          da 49/60 a 54/60, ovvero da 81/100 a 90/100: punti 0,5/30; 
          da 55/60 a 60/60, ovvero da 91/100 a 100/100: punti 0,8/30; 
        2) diploma di laurea (di durata triennale): 
          fino a 91/110: punti 1/30; 
          da 92/110 a 105/110: punti 1,20/30; 
          da 106/110 a 110/110: punti 1,40/30; 
        3) diploma di laurea magistrale/laurea specialistica (saranno
ritenuti  validi  anche  i  diplomi  di  laurea,  di  durata   almeno
quadriennale,   conseguiti   secondo   il   precedente   ordinamento,
equiparati alle lauree specialistiche/magistrali ai  sensi  del  d.i.
del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  9
luglio 2009): 
          fino a 91/110: punti 1,40/30; 
          da 92/110 a 105/110: punti 1,60/30; 
          da 106/110 a 110/110: punti 2/30. 
    Non formeranno oggetto di valutazione: 
      per tutti i concorrenti partecipanti  ai  concorsi  di  cui  al
presente bando, i titoli  di  cui  al  presente  articolo,  comma  3,
lettera c), numero 2) (diploma di laurea di durata triennale) il  cui
possesso sia indispensabile per conseguire uno dei titoli di  cui  al
medesimo presente articolo, comma 3, lettera c),  numero  3)  (laurea
magistrale con assorbimento del  punteggio  previsto  per  la  laurea
triennale propedeutica al suo conseguimento) dei quali si richieda la
valutazione; 
      per i soli concorrenti di cui al precedente art.  2,  comma  1,
lettera g) - idonei  non  vincitori  in  concorsi  per  la  nomina  a
Sottotenente di  Vascello  del  corrispondente  ruolo  normale  della
Marina militare - la laurea magistrale il cui possesso ha  consentito
loro la partecipazione a tale concorso; 
      d) valutazione conseguita nell'accertamento del test di  lingua
straniera JFLT effettuato negli ultimi tre anni di servizio:  massimo
punti 1/30 per ciascuna lingua.  Il  punteggio  massimo  attribuibile
alla valutazione  di  ciascuna  delle  quattro  componenti  accertate
sara': 
        punti 0 per la valutazione 1; 
        punti 0,1 per la valutazione 2; 
        punti 0,15 per la valutazione 3; 
        punti 0,25 per la valutazione 4; 
      e)  onorificenze  e  ricompense:  massimo  punti  2/30,   cosi'
ripartiti: 
        ordine militare d'Italia: 
          Cavaliere di gran croce: punti 2/30; 
          Grande Ufficiale: punti 1,75/30; 
          Commendatore: punti 1,5/30; 
          Ufficiale: punti 1,25/30; 
          Cavaliere: punti 1/30; 
        valor militare: 
          medaglia d'oro: punti 2/30; 
          medaglia d'argento: punti 1,5/30; 
          medaglia di bronzo: punti 1/30; 
          croce al valor militare: punti 0,5/30; 
        valore dell'Esercito, di Marina, aeronautico e dell'Arma  dei
carabinieri: 
          medaglia d'oro: punti 2/30; 
          medaglia d'argento: punti 1,5/30; 
          medaglia di bronzo: punti 1/30; 
        merito dell'Esercito, di Marina, aeronautico e dell'Arma  dei
carabinieri: 
          medaglia/croce d'oro: punti 2/30; 
          medaglia/croce d'argento: punti 1,5/30; 
          medaglia/croce di bronzo: punti 1/30; 
        ricompense: 
          encomio solenne: punti 1/30; 
          encomio semplice: punti 0,25/30.