Art. 10 
 
 
        Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli 
 
 
    1. I candidati, che  hanno  superato  la  prova  scritta  di  cui
all'art.  8,  dichiarano  il  possesso  dei  titoli  suscettibili  di
valutazione di cui alla tabella A allegata al decreto ministeriale  e
all'errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre
2017, n.  247,  Serie  generale.  La  dichiarazione  viene  inoltrata
esclusivamente attraverso POLIS, secondo le istruzioni  che  verranno
impartite con successivi avvisi. 
    2. I titoli valutabili sono quelli conseguiti, o laddove previsto
riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto  per  la
presentazione delle domande di ammissione. 
    3. La Commissione esaminatrice valuta, esclusivamente,  i  titoli
presentati con le modalita' di cui al comma 1, ai sensi  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    4. Tramite la funzione POLIS di cui al comma 1,  sara'  possibile
allegare i titoli di cui alla tabella  A  allegata  al DM  nonche'  i
titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del  Presidente
della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  non  documentabili  con
autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve
essere  effettuata  entro  i  termini  che  saranno  resi  noti   con
successivo avviso. 
    5. Non verranno valutati titoli dichiarati con  le  modalita'  di
cui al comma 1 ma non presentati ai sensi del comma 4. 
    6. L'amministrazione si riserva di  effettuare  idonei  controlli
sul contenuto delle dichiarazioni presentate dai candidati, ai  sensi
dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000,  n.  445.  Le  eventuali  dichiarazioni  presentate   in   modo
incompleto o parziale, possono essere  successivamente  regolarizzate
entro i termini stabiliti con successiva comunicazione.  Qualora  dal
controllo   emerga   la   non   veridicita'   del   contenuto   della
dichiarazione,  il  dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente
conseguiti  sulla  base  delle  dichiarazioni   non   veritiere.   Le
dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge. 
    7.   Il   punteggio   finale   dei   candidati   si   valuta   in
duecentotrentesimi e si ottiene dalla  somma  del  voto  della  prova
scritta, del voto della prova orale e del punteggio  riportato  nella
valutazione dei titoli.