Art. 10 
 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
 
    1. I concorrenti risultati  idonei  al  termine  delle  prove  di
efficienza fisica di cui all'art. 9 saranno sottoposti, a cura  della
commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c),  ad  accertamenti
psico-fisici  volti  alla  verifica   del   possesso   dell'idoneita'
psicofisica a prestare servizio in qualita' di carabiniere. 
    2. L'idoneita' psicofisica dei concorrenti sara' accertata con le
modalita' previste dal decreto ministeriale 4 giugno 2014, citato  in
premessa  e  con  quelle   definite   con   ulteriore   provvedimento
dirigenziale del Comandante generale dell'Arma  dei  carabinieri  che
saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it,  con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    3. Il concorrente che, regolarmente convocato,  non  si  presenta
nel giorno e nell'ora stabiliti  per  gli  accertamenti  psico-fisici
sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso,  quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa  di
forza maggiore. Non saranno accolte richieste di nuove  convocazioni,
fatto salvo quanto riportato nell'art. 9, comma 4. 
    4. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno il  possesso  del
seguente profilo sanitario minimo valutato  in  base  alla  Direttiva
tecnica per delineare il profilo dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio  militare  di  cui  al  DM  04/06/2014:   psiche   (PS)   1,
costituzione (CO) 2, apparato  cardiocircolatorio  (AC)  2,  apparato
respiratorio (AR)  2,  apparati  vari  (AV)  2,  apparato  locomotore
superiore (LS) 2, apparato  locomotore  inferiore  (LI)  2,  apparato
uditivo (AU) 2, apparato visivo (VS)  2  (acutezza  visiva  uguale  o
superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio  che
vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie
per la sola miopia, anche in un solo  occhio  e  non  superiore  a  3
diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di  refrazione;
campo visivo e motilita' oculare  normali,  senso  cromatico  normale
(sono ammessi tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente la
PRK ed il LASIK). 
    I concorrenti riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o
parziale, dell'enzima  G6PD,  dovranno  rilasciare  nel  corso  delle
visite  mediche  di  incorporamento  la  dichiarazione  di   ricevuta
informazione e di responsabilizzazione, conforme al modello riportato
nell'allegato "M". 
    Ai sensi della legge 12 gennaio 2015, n.  2  e  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n.  207,  i  candidati,
ove previsto, dovranno, altresi', rientrare entro i valori limite dei
parametri fisici correlati alla  composizione  corporea,  alla  forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nella tabella
«A» allegata al predetto D.P.R.. 
    Il  suddetto  requisito  non  sara'  nuovamente   accertato   nei
confronti  del   personale   militare   in   servizio   in   possesso
dell'idoneita' incondizionata al servizio militare. 
    5. La commissione, disporra' per tutti i concorrenti  i  seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio: 
      a. visita medica generale, antropometrica e anamnestica; 
      b. visita cardiologica con E.C.G.; 
      c. visita oculistica; 
      d. visita odontoiatrica; 
      e. visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      f. visita psichiatrica; 
      g. analisi completa delle urine,  con  esame  del  sedimento  e
ricerca di cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope
quali anfetamine,  cocaina,  oppiacei,  cannabinoidi,  barbiturici  e
benzodiazepine. I candidati dovranno rilasciare la  dichiarazione  di
consenso ad essere sottoposti ai  predetti  esami.  Per  i  candidati
ancora minorenni, invece,  la  suddetta  dichiarazione,  conforme  al
modello riportato nell'allegato "O", dovra'  essere  sottoscritta  da
chi esercita la responsabilita'  genitoriale  e  portata  al  seguito
all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici. In  caso
di positivita' disporra'  sul  medesimo  campione  test  di  conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa); 
      h. analisi del sangue concernente: 
        1) emocromo completo; 
        2) VES; 
        3) glicemia; 
        4) creatininemia; 
        5) trigliceridemia; 
        6) colesterolemia; 
        7) transaminasemia (GOT - GPT); 
        8) bilirubinemia totale e frazionata; 
        9) gamma GT; 
      i. controllo dell'abuso sistematico di alcool. 
    I concorrenti di sesso  femminile  saranno  sottoposti  a  visita
ginecologica. 
    La commissione potra', inoltre, disporre l'effettuazione di  ogni
ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile  per
consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale. Nel caso
in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente  ad  indagini
radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la  valutazione  di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti  osservabili
ne' valutabili con diverse  metodiche  o  visite  specialistiche,  lo
stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato «P»,
che costituisce parte integrante del presente decreto. Il concorrente
ancora  minorenne  all'atto  della  presentazione  agli  accertamenti
psico-fisici avra' cura di portare al  seguito  la  dichiarazione  di
consenso compilata e sottoscritta in conformita' al  citato  allegato
«P», che costituisce  parte  integrante  del  presente  decreto,  per
l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata
presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di
sottoporre il concorrente  minorenne  agli  esami  radiologici  e  la
conseguente esclusione  dello  stesso  dalle  procedure  concorsuali.
Potra'  essere  richiesta  documentazione  sanitaria   a   precedenti
traumatici o patologici del concorrente degni di nota ai  fini  della
valutazione psico-fisica. 
    6.  La  commissione,  al  termine  della  visita  collegiale,  ne
comunichera' per iscritto al concorrente l'esito  sottoponendogli  il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      - «idoneo» con indicazione del profilo sanitario per  coloro  i
quali e' previsto; 
      - «inidoneo» con l'indicazione del motivo. 
    7. Saranno giudicati «inidonei» i concorrenti: 
      a. che  non  rientrino  nei  parametri  fisici  correlati  alla
composizione  corporea,   alla   forza   muscolare   e   alla   massa
metabolicamente attiva riportati nella citata tabella «A» allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 17  dicembre  2015,  n.  207,
laddove previsto; 
      b. risultati affetti da: 
        1)  imperfezioni  ed  infermita'  contemplate   nel   decreto
ministeriale 4 giugno 2014 -  Direttiva  tecnica  per  l'applicazione
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita'
al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  15   marzo   2010,   nr.90   o   che   determinino
l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di  cui  al
precedente comma 4; 
        2) disturbi della parola anche se in forma lieve (balbuzie  e
disartria); 
        3) positivita' ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti
e/o  psicotrope,  o  agli  accertamenti  sul  controllo  per  l'abuso
sistematico  di  alcool,  da   confermarsi   presso   una   struttura
ospedaliera militare o civile; 
        4) tutte quelle imperfezioni ed  infermita'  non  contemplate
nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale carabiniere. 
    La commissione giudichera' altresi'  inidoneo  il  candidato  che
presenti tatuaggi: 
      a) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella  ginnica
(pantaloncini e maglietta); 
      b) posti  anche  in  parti  coperte  dalle  uniformi  che,  per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile  indice  di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 
    8.  Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti  psicofisici  e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della  visita.  Pertanto,  i
concorrenti giudicati inidonei non saranno  ammessi  a  sostenere  le
ulteriori prove concorsuali. 
    9. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui  all'art.
8, comma 2, lettera b), la commissione  non  potra'  in  nessun  caso
procedere  agli  accertamenti  previsti  e  dovra'  astenersi   dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e del  punto  10
delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono  causa  di
inidoneita' al servizio militare approvata con  decreto  ministeriale
del 4 giugno 2014, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare. Le candidate che si trovassero in dette condizioni  saranno
nuovamente convocate  presso  il  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento per essere sottoposte alle visite specialistiche e  agli
accertamenti di cui al presente articolo, in una data compatibile con
il termine delle convocazioni per  gli  accertamenti  psico-fisici  e
attitudinali.  Se  in  occasione  della   seconda   convocazione   il
temporaneo  impedimento  perdura,  la  candidata  sara'  esclusa  dal
concorso  per  impossibilita'  di  procedere   all'accertamento   del
possesso dei requisiti previsti dal presente bando. 
    10. I candidati che, all'atto  degli  accertamenti  psico-fisici,
verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di  recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura  della  stessa  commissione
medica, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica, in
una data compatibile  con  il  termine  delle  convocazioni  per  gli
accertamenti psico-fisici e attitudinali. I candidati che, al momento
della  nuova  visita  medica,  non  avranno  recuperato  la  prevista
idoneita' psicofisica, saranno  giudicati  inidonei  ed  esclusi  dal
concorso. Tale  giudizio  sara'  comunicato  dalla  commissione  agli
interessati. 
    11. Ai soli candidati partecipanti ai concorsi di cui all'art. 1,
comma 1, lettera  c)  e  d)  giudicati  idonei  a  conclusione  degli
accertamenti  psico-fisici,  la   commissione,   sulla   base   delle
caratteristiche somato-funzionali del profilo  sanitario  di  cui  al
comma 4,  attribuira'  un  punteggio  massimo  di  4  punti,  con  le
modalita' di seguito indicate: 
      - 0 punti per ciascun coefficiente pari a 2 
      - 0,5 punti per ciascun coefficiente pari a 1. 
    Alla caratteristica somato-funzionale «PS» non  sara'  attribuito
alcun punteggio.