Art. 10 
 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
 
    1. I concorrenti di cui al precedente art. 8,  comma  3,  saranno
sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il Centro di selezione
della  Marina  militare  di  Ancona,  via  delle  Palombare   n.   3,
indicativamente nel mese di marzo 2019 (durata presunta 3-4  giorni).
La convocazione nei confronti dei concorrenti idonei sara' effettuata
con le modalita' previste dal precedente art. 5, comma 1. 
    Essi dovranno presentarsi alle 7,00  del  giorno  indicato  nella
predetta convocazione, muniti di valido documento  di  riconoscimento
provvisto di fotografia,  rilasciato  da  una  Amministrazione  dello
Stato. 
    2. I concorrenti convocati  per  gli  accertamenti  previsti  dal
presente articolo, all'atto della presentazione, dovranno presentare,
pena l'esclusione dal concorso: 
      a) originale o copia conforme del certificato medico, in  corso
di validita' annuale, attestante l'idoneita'  all'attivita'  sportiva
agonistica per l'atletica leggera e  per  il  nuoto,  ovvero  per  le
discipline  sportive  riportate  nella  Tabella  B  del  decreto  del
Ministero della sanita' del 18 febbraio  1982  ovvero  per  le  prove
indette  dal  Ministero  della  difesa  per  la  partecipazione  alle
selezioni per  l'arruolamento,  in  data  non  anteriore  a  un  anno
rispetto a quella di  presentazione  alle  prove,  rilasciato  da  un
medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana  ovvero
a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il  Servizio
sanitario nazionale e che esercita in  tali  ambiti  in  qualita'  di
medico specializzato in medicina dello sport. La mancata  o  difforme
presentazione  di  tale  certificato  comportera'  l'esclusione   dal
concorso; 
      b) se ne siano gia' in possesso, esame radiografico del  torace
in due  proiezioni  con  relativo  referto  effettuato  in  data  non
anteriore ai sei mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti
psico-fisici (solo  se  esiste  dubbio  diagnostico  da  parte  della
commissione medica l'esame radiografico verra' effettuato  presso  il
Centro di selezione). Solo  per  i  concorrenti  che  partecipano  al
concorso di cui al precedente art. 1,  comma  1,  lettera  d),  detto
esame  dovra'  essere  presentato  obbligatoriamente  all'atto  della
presentazione per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica al volo,
di cui al successivo art. 13, qualora gli stessi siano ammessi a tale
accertamento perche' risultati idonei agli accertamenti psico-fisici,
all'accertamento attitudinale e alle prove di efficienza fisica; 
      c) solo per i concorrenti che partecipano al concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera d): 
        1)  referto  e  tracciato  elettroencefalografico,   eseguito
presso strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o  private
accreditate  con  il  Servizio  sanitario  nazionale,  in  data   non
anteriore ai sei mesi da quella di  presentazione  agli  accertamenti
psico-fisici: 
          velocita' di scorrimento 30 millimetri/secondo; 
          costante di tempo 0,3 microvolts/secondo; 
          filtro 70 hertz piu' filtro di rete; 
          prove di attivazione complete (SLI - iperpnea); 
          tracciato da  effettuare  sulle  longitudinali  (esterne  -
interne) e sulle trasversali (anteriori - posteriori). 
    Sara'  altresi'  ritenuta  valida,  in  alternativa,  copia  resa
conforme secondo  le  modalita'  previste  dalla  legge  del  referto
relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di  cui
sopra, in occasione di un precedente concorso  presso  una  struttura
sanitaria militare. 
    Detto esame  dovra'  essere  presentato  obbligatoriamente  anche
all'atto  della  presentazione  per   l'accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica al volo,  di  cui  al  successivo  art.  13,  qualora  i
concorrenti siano  ammessi  a  tale  accertamento  perche'  risultati
idonei agli accertamenti psico-fisici, all'accertamento  attitudinale
e alle prove di efficienza fisica; 
        2) originale o  copia  resa  conforme  secondo  le  modalita'
previste dalla legge dei seguenti esami  ematochimici,  corredati  di
referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica, anche  militare,
o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data non
anteriore  a  sei  mesi  rispetto  a  quella  di  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici, a integrazione degli  esami  di  cui  alla
successiva lettera e): 
          TSH; 
          FT3/FT4; 
          elettroforesi delle sieroproteine e dell'emoglobina; 
          PT, PTT e fibrinogeno; 
      d) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato  B,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia  e  controfirmato  dagli  interessati,  che
attesti  lo  stato  di   buona   salute,   l'assenza   di   pregresse
manifestazioni  emolitiche,  gravi  manifestazioni  immunoallergiche,
gravi  intolleranze  e  idiosincrasie  a  farmaci  o  alimenti.  Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio  non  anteriore  a  sei
mesi da quella di presentazione; 
      e) referto  originale  degli  esami  sottoelencati,  effettuati
presso strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o  private
accreditate con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore
ai sei mesi precedenti la data  di  presentazione  agli  accertamenti
psico-fisici ad eccezione di quelli riguardanti il gruppo sanguigno e
il dosaggio quantitativo del G6PD,  che  non  presentano  termini  di
scadenza, e a meno di diversa indicazione: 
        emocromo completo con formula leucocitaria; 
        VES; 
        glicemia; 
        azotemia; 
        creatininemia; 
        trigliceridemia; 
        colesterolemia totale e frazionata; 
        bilirubinemia diretta e indiretta; 
        gamma GT; 
        transaminasemia (GOT e GPT); 
        markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), HbsAg, anti HBs,  anti
HBc e anti HCV; 
        attestazione del gruppo sanguigno; 
        ricerca anticorpi per HIV; 
        ai soli fini dell'eventuale successivo impiego,  referto,  di
analisi di  laboratorio  concernente  il  dosaggio  quantitativo  del
glucosio  6-fosfatodeidrogenasi  (G6PD),  eseguito  sulle  emazie  ed
espresso in termini di percentuale di attivita' enzimatica rilasciato
da una  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o  privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale. 
      f) referto dell'analisi completa  delle  urine  con  esame  del
sedimento, effettuata presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche
militari o private accreditate con il Servizio  sanitario  nazionale,
in data non anteriore ad un mese rispetto alla data di  presentazione
agli accertamenti psico-fisici. 
    Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia del referto
relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di  cui
sopra, in occasione di un precedente concorso  presso  una  struttura
sanitaria militare. 
    Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere presentata in originale o in copia resa  conforme  secondo  le
modalita' stabilite dalla Legge. La mancata  presentazione  anche  di
uno  solo  dei  documenti  chiesti  determinera'   l'esclusione   del
concorrente dagli accertamenti sanitari, con  l'eccezione  dell'esame
radiografico e dei referti di analisi di laboratorio  concernenti  il
gruppo sanguigno e l'analisi completa dell'urina. Per  i  concorrenti
del concorso per Capitanerie di porto di cui al  precedente  art.  1,
comma  1,  lettera  d)   l'accertamento   di   un'eventuale   carenza
dell'enzima G6PD sia in questa  fase  che  nella  successiva  di  cui
all'art  13  determinera',  previa   comunicazione   all'interessato,
l'esclusione dalla suddetta procedura concorsuale  e  l'ammissione  a
quella di cui all'art. 1, comma 1, lettera e).  In  caso  di  mancata
presentazione, in questa sede, del referto di analisi di  laboratorio
concernente il dosaggio del G6PD lo stesso dovra' essere prodotto  da
questi  ultimi  all'atto  della   presentazione   agli   accertamenti
psico-fisici al volo di all'art. 13 del presente bando. 
    3. In aggiunta ai sopracitati certificati, i concorrenti di sesso
femminile dovranno presentare: 
      a)  ecografia  pelvica  con  relativo  referto  in   originale,
eseguita, in data non anteriore ai sei  mesi  precedenti  la  visita,
presso strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o  private
accreditate con  il  Servizio  sanitario  nazionale.  Sara'  altresi'
ritenuta valida, in alternativa, copia del referto relativo all'esame
effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in  occasione
di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare. 
    La mancata presentazione  del  suddetto  certificato  comportera'
l'esclusione dei concorrenti di  sesso  femminile  agli  accertamenti
psico-fisici; 
      b) referto di test di gravidanza - mediante analisi su sangue o
urine - eseguito, in data non anteriore a cinque giorni precedenti la
visita, presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o
private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. 
    I concorrenti di sesso femminile che non esibiranno tale  referto
saranno  sottoposti,  al  solo  fine  della  effettuazione  in  piena
sicurezza delle prove di efficienza fisica e degli esami previsti  al
successivo comma 4, al test di gravidanza che escluda la  sussistenza
di detto  stato.  L'accertato  stato  di  gravidanza  impedira'  alla
concorrente di essere sottoposta alle prove e determinera'  l'effetto
indicato al successivo comma 4, lettera b). 
    4. La suddetta commissione, di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera b): 
      a) acquisira' i documenti indicati nei precedenti commi 2  e  3
del presente articolo, necessari all'effettuazione degli accertamenti
psico-fisici, verificandone la validita'; 
      b) in caso di accertato  stato  di  gravidanza  non  potra'  in
nessun caso  procedere  agli  accertamenti  di  cui  alla  successiva
lettera c) e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio,  a  mente
dell'art. 580 del decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90, secondo il quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare. Pertanto, nei confronti  dei  candidati  il  cui  stato  di
gravidanza e' stato accertato anche con  le  modalita'  previste  dal
presente articolo, la Direzione generale per  il  personale  militare
procedera'  alla  convocazione  al  predetto  accertamento  in   data
compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo
art. 14. Se in occasione della  seconda  convocazione  il  temporaneo
impedimento perdura, la preposta commissione  di  cui  al  precedente
art. 7, comma 1, lettera b) ne dara' notizia  alla  citata  Direzione
generale che escludera' il candidato dal concorso, per impossibilita'
di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal
presente bando; 
      c) sottoporra'  il  candidato  a  una  visita  medica  generale
preliminare,  propedeutica  ai  successivi  accertamenti,   volta   a
valutare eventuali elementi motivo di inidoneita' ai sensi di  quanto
previsto dal successivo comma 6;  gli  interessati  inoltre  dovranno
rilasciare   un'apposita   dichiarazione   di   consenso    informato
all'effettuazione del protocollo  diagnostico,  nonche'  un'ulteriore
dichiarazione di consenso  informato  all'esecuzione  del  protocollo
vaccinale, in conformita' a quanto  riportato  nell'allegato  F,  che
costituisce parte integrante al presente decreto; 
      d) disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli  per
cui ricorra  il  caso  di  cui  alle  precedenti  lettere  b)  e  d),
l'esecuzione dei sottoelencati accertamenti clinico-diagnostici e  di
laboratorio: 
        1) visita cardiologica con ECG; 
        2) visita oculistica; 
        3) visita odontoiatrica; 
        4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
        5) visita psichiatrica; 
        6) valutazione dell'apparato locomotore; 
        7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti
di   sostanze   stupefacenti   e/o   psicotrope   quali   anfetamine,
metanfetamine, MDMA, cannabinoidi, metadone, barbiturici, oppiacei  e
cocaina,  benzodiazepine.   In   caso   di   positivita',   disporra'
l'effettuazione  sul  medesimo  campione   del   test   di   conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa); 
        8) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
        9)   ogni   ulteriore   indagine    clinico    specialistica,
laboratoristica  e/o  strumentale  (compreso  l'esame  radiografico),
ritenuta  utile  per  consentire  l'adeguata  valutazione  clinica  e
medico-legale del concorrente. 
    Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il  concorrente
a indagini  radiologiche,  indispensabili  per  l'accertamento  e  la
valutazione  di  eventuali  patologie,  in  atto  o  pregresse,   non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o  visite
specialistiche, lo stesso dovra'  sottoscrivere,  dopo  essere  stato
edotto  dei  benefici  e  dei   rischi   connessi   all'effettuazione
dell'esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme  al
modello riportato nell'allegato C. 
    5. Sulla scorta dei vigenti «Elenco delle  imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita'  al  servizio  militare»  ed
«Elenco delle imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di  non
idoneita' ai servizi di navigazione aerea» di  cui,  rispettivamente,
agli articoli 582 e 586 del decreto del Presidente  della  Repubblica
15 marzo 2010, n. 90, e della vigente direttiva  applicativa  emanata
con decreto ministeriale 4 giugno 2014, la  suddetta  commissione  di
cui al precedente art. 7, comma 1, lettera  b)  dovra'  accertare  il
possesso dei seguenti specifici requisiti: 
      a) apparato visivo: 
        1) per i concorrenti che partecipano al concorso per il Corpo
sanitario Militare marittimo di cui al precedente art.  1,  comma  1,
lettere a), b), c) e per il Corpo delle capitanerie di porto, di  cui
al precedente art.  1,  comma  1,  lettera  e),  visus  corretto  non
inferiore a 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben
tollerate il vizio  di  rifrazione  che  non  dovra'  superare  le  3
diottrie per la  miopia  e  l'astigmatismo  miopico  composto,  le  3
diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico  composto,
le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico e ipermetropico  semplice  e
per la  componente  cilindrica  negli  astigmatismi  composti,  le  3
diottrie per l'astigmatismo misto o  per  l'anisometropia  sferica  e
astigmatica  purche'  siano  presenti  la  fusione   e   la   visione
binoculare. 
    Senso cromatico normale alle matassine  colorate.  L'accertamento
dello  stato  refrattivo,  ove  occorra,  puo'  essere  eseguito  con
l'autorefrattometro,   o   in   cicloplegia,   o   con   il    metodo
dell'annebbiamento; 
        2) per i concorrenti che partecipano al concorso per il Corpo
delle capitanerie di porto, di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera d), visus naturale bilaterale  per  vicino  non  inferiore  a
16/10 complessivi, con non meno di 6/10 nell'occhio che vede di meno.
Senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche; 
      b) apparato uditivo: 
          1) per i concorrenti che partecipano  al  concorso  per  il
Corpo sanitario militare marittimo di cui al precedente art. 1, comma
1, lettere a), b), c) e per il Corpo delle capitanerie di  porto,  di
cui al precedente art. 1,  comma  1,  lettera  e),  la  funzionalita'
uditiva sara' saggiata con  esame  audiometrico  tonale  liminare  in
camera  silente.  Potra'  essere  tollerata   una   perdita   uditiva
bilaterale  con   P.P.T.   compresa   entro   il   20%.   I   deficit
neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000  a  8000  Hz  saranno
valutati secondo quanto previsto  dalla  predetta  direttiva  tecnica
emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014; 
          2) per i concorrenti che partecipano  al  concorso  per  il
Corpo delle capitanerie di porto, di cui al precedente art. 1,  comma
1, lettera d), la funzionalita'  uditiva  sara'  saggiata  con  esame
audiometrico  tonale  liminare  in  camera  silente.  Potra'   essere
tollerata una perdita uditiva monolaterale/bilaterale di  20  dB  per
tutte le frequenze; 
        c) parametri fisici  correlati  alla  composizione  corporea,
alla forza muscolare e alla massa metabolicamente  attiva  rientranti
nei valori limite di cui all'art.  587  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito  dall'art.  4,
comma 1, lettera c) del decreto del Presidente  della  Repubblica  17
dicembre 2015, n.  207,  che  verranno  accertati  con  le  modalita'
previste dalla direttiva tecnica dello Stato maggiore della difesa  -
Ispettorato generale della sanita' militare - edizione  2016,  citata
nelle  premesse.  I  predetti   parametri   fisici   correlati   alla
composizione  corporea,   alla   forza   muscolare   e   alla   massa
metabolicamente attiva non sono accertati nei confronti del personale
militare in servizio in  possesso  dell'idoneita'  incondizionata  al
servizio militare, come previsto dall'art. 635, comma  2  del  Codice
dell'ordinamento militare, cosi'  come  modificato  dall'art.  1  del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94; 
    6. La commissione, al termine  degli  accertamenti  psico-fisici,
provvedera' a definire per ciascun  concorrente,  secondo  i  criteri
stabiliti dalla normativa  e  dalle  direttive  vigenti,  il  profilo
sanitario che terra' conto  delle  caratteristiche  somato-funzionali
nonche' degli specifici requisiti fisici suindicati. 
    Saranno giudicati: 
      a) idonei, i concorrenti: 
        1) partecipanti ai concorsi per il Corpo  sanitario  militare
marittimo, di cui all'art. 1,  comma  1,  lettere  a),  b)  e  c),  e
partecipanti al concorso per il Corpo delle capitanerie di porto,  di
cui all'art. 1, comma  1,  lettera  e),  in  possesso  dei  requisiti
sopraccitati cui sia stato attribuito il seguente  profilo  sanitario
minimo: psiche PS 2; costituzione CO 2;  apparato  cardiocircolatorio
AC  2;   apparato   respiratorio   AR   2;   apparati   vari   AV   2
(indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza  accertata,
totale o parziale,  dell'enzima  G6PDH  non  puo'  essere  motivo  di
esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge n.  109/2010  richiamata
in premessa), fermo restando che i concorrenti  riconosciuti  affetti
dal predetto deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione  di
ricevuta informazione e di responsabilizzazione, di cui  all'allegato
E;  apparato   osteo-artro-muscolare   superiore   LS   2;   apparato
osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; per l'apparato visivo VS e  per
l'apparato uditivo AU valgono gli specifici requisiti precedentemente
indicati. 
    In caso di  mancata  presentazione  del  referto  di  analisi  di
laboratorio concernente il dosaggio del  G6PD,  che  comunque  dovra'
essere prodotto dai concorrenti all'atto dell'incorporamento  qualora
vincitori,   ai   fini   della   definizione   della   caratteristica
somato-funzionale AV-EI,  limitatamente  alla  carenza  del  predetto
enzima,  al  coefficiente  attribuito  sara'  aggiunta  la   dicitura
«deficit di G6PD non definito». 
        2) Partecipanti al concorso per il Corpo delle capitanerie di
porto, di cui all'art. 1,  comma  1,  lettera  d),  in  possesso  dei
requisiti sopraccitati cui sia stato attribuito il  seguente  profilo
sanitario  minimo:  psiche  PS  2;  costituzione   CO   2;   apparato
cardiocircolatorio AC 1; apparato respiratorio AR 1; apparati vari AV
2;  apparato   osteo-artro-muscolare   superiore   LS   2;   apparato
osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; per l'apparato visivo VS e  per
l'apparato uditivo AU valgono gli specifici requisiti precedentemente
indicati. 
      b) inidonei, i concorrenti che denotino: 
        1) imperfezioni e infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare; 
        2)  imperfezioni  e  infermita'  per  le  quali  e'  prevista
l'attribuzione  del  coefficiente  uguale  o  superiore  a  3,  nelle
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario (a  eccezione
della caratteristica somato-funzionale AV qualora l'attribuzione  del
coefficiente 3 o 4 sia determinata da  carenza,  totale  o  parziale,
dell'enzima G6PD) dalle vigenti direttive per  delineare  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare ai sensi
dell'art. 582 del decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo
2010,  n.  90  e  della  direttiva  tecnica   emanata   con   decreto
ministeriale 4 giugno 2014, fermi restando  gli  specifici  requisiti
prescritti dal presente decreto; 
        3) abuso sistematico di alcool; 
        4)  uso  anche  saltuario   od   occasionale,   di   sostanze
stupefacenti, nonche' utilizzo di sostanze  psicotrope  a  scopo  non
terapeutico; 
        5) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti  tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e  dei  requisiti  necessari
per la frequenza del corso; 
        6)  tutte   le   malattie   dell'occhio   e   degli   annessi
manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta  prognosi;  la
presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo  oculare  che
possono pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria  o
quelle collaterali; gli strabismi  manifesti  anche  alternanti;  gli
esiti di cheratotomia radiale; gli esiti di  laserterapia  correttiva
in presenza di alterazioni della corioretina o  di  evidenti  lesioni
corneali; 
        7) disturbi dell'eloquio tali da renderlo non  chiaramente  e
prontamente intellegibile; 
        8) tatuaggi che per la loro sede o natura, siano deturpanti o
contrari  al  decoro  dell'uniforme  o  siano  possibile  indice   di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici); 
        9) tutte quelle malformazioni e  infermita'  non  contemplate
dai precedenti alinea, comunque incompatibili con  la  frequenza  del
corso e  con  il  successivo  impiego  quale  Ufficiale  in  servizio
permanente del ruolo speciale della Marina militare. 
      c) La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto  al
concorrente l'esito della visita medica  sottoponendogli,  per  presa
visione, il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
        1) «idoneo quale Ufficiale in servizio permanente  del  ruolo
speciale  della  Marina  militare»,  con  indicazione   del   profilo
sanitario; 
        2) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina  Militare»,  con  indicazione  della  causa  di
inidoneita'. 
    I concorrenti  che  all'atto  degli  accertamenti  sanitari  sono
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro  i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti a ulteriore  valutazione
sanitaria a cura  della  stessa  commissione  medica  per  verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno
ammessi  con  riserva  a  sostenere  l'accertamento  attitudinale.  I
concorrenti che  non  avranno  recuperato,  al  momento  della  nuova
visita, la prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei
e esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta  stante
agli interessati. 
    7. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal  concorso
senza ulteriori comunicazioni.  Essi  potranno  tuttavia  presentare,
seduta stante a pena di inammissibilita', presso lo stesso Centro  di
Selezione della Marina  Militare  di  Ancona,  specifica  istanza  di
riesame di tale  giudizio  di  inidoneita',  che  dovra'  poi  essere
supportata da  specifica  documentazione  rilasciata  a  riguardo  da
struttura sanitaria pubblica o da una struttura accreditata presso il
Servizio sanitario nazionale,  relativamente  alle  cause  che  hanno
determinato il giudizio di inidoneita'.  Tale  documentazione  dovra'
improrogabilmente giungere, con le modalita' indicate  al  precedente
art. 5, comma 3, al Ministero della difesa - Direzione  generale  per
il personale militare, entro il decimo giorno successivo a quello  di
effettuazione degli accertamenti psico-fisici. 
    Per ragioni di carattere organizzativo, al fine  di  contrarre  i
tempi delle  procedure  concorsuali,  i  concorrenti  che  presentano
istanza di ulteriori accertamenti sanitari sono ammessi con riserva a
sostenere gli accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 11:
a tal riguardo, la commissione  per  gli  accertamenti  psico-fisici,
alla luce di quanto gia' emerso nel corso degli  stessi  accertamenti
effettuati, valutera' l'opportunita' o meno di ammettere con  riserva
il concorrente a sostenere le  prove  di  efficienza  fisica  di  cui
all'art. 12. 
    8. Il mancato inoltro della documentazione sanitaria di  supporto
dell'istanza di ulteriori accertamenti sanitari, con le  modalita'  e
nella tempistica sopraindicata, nonche' la richiesta di revisione per
i motivi di inidoneita' di cui al precedente  comma  6,  lettera  b),
numeri 3) e 4) determineranno il  mancato  accoglimento  dell'istanza
medesima e il giudizio di  inidoneita'  riportato  al  termine  degli
accertamenti psico-fisici si intendera' confermato. In tal  caso  gli
interessati  riceveranno  apposita  comunicazione  da   parte   della
Direzione generale per il personale militare. Sara' considerato nullo
l'eventuale  giudizio  di  idoneita'  conseguito  negli  accertamenti
attitudinali sostenuti con riserva. 
    Qualora invece la documentazione sanitaria  giunga  correttamente
alla sopracitata Direzione generale, la stessa sara'  valutata  dalla
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lett. e) la  quale,
solo se lo riterra' necessario, potra' sottoporre gli  interessati  a
ulteriori  accertamenti  sanitari  prima  di  emettere  il   giudizio
definitivo. 
    9.  I  concorrenti  giudicati  inidonei  anche  a  seguito  della
valutazione sanitaria di cui al precedente comma 7 o degli  ulteriori
accertamenti sanitari disposti, nonche' quelli  che  rinunceranno  ai
medesimi, saranno esclusi dal concorso.