Art. 11.

                   Accesso agli atti del concorso

    L'accesso  alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e'
escluso  fino  alla conclusione della relativa procedura, fatta salva
la   garanzia  della  visione  degli  atti,  la  cui  conoscenza  sia
necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.