Art. 11 Formazione, approvazione e validita' delle graduatorie 1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice, ricevuti i risultati delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, provvede a compilare: per il 1° blocco, sei distinte graduatorie di merito in base alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e dell'eventuale punteggio incrementale ottenuto nelle prove di efficienza fisica, per ciascuna delle tipologie di posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a); per il 2°, 3° e 4° blocco, per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), c) e d), le rispettive graduatorie in base alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e dell'eventuale punteggio incrementale ottenuto nelle prove di efficienza fisica. Tali graduatorie, comprendenti i candidati giudicati idonei e quelli eventualmente in attesa dell'esito dei predetti accertamenti psico-fisici e attitudinali, verranno consegnate alla DGPM per l'approvazione con decreto dirigenziale. 2. Per il 1° blocco, in caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei per le posizioni organiche di «elettricista», «idraulico», «muratore», «maniscalco» e «meccanico di automezzi», la DGPM provvedera' a portare i posti non coperti, su richiesta dello Stato Maggiore dell'Esercito, prioritariamente in aumento di quelli previsti per le altre teste' citate tipologie di posti e solo in via subordinata a quelli previsti per i VFP1 il cui incarico/specializzazione sara' assegnato dalla Forza armata. 3. I candidati che abbiano chiesto di partecipare per i posti previsti per le posizioni organiche di «elettricista» o «idraulico» o «muratore» o «maniscalco» o «meccanico di automezzi», sia per i posti per incarico/specializzazione che sara' assegnato/a dalla Forza armata, qualora utilmente inseriti in entrambe le graduatorie, saranno convocati per coprire i posti previsti per «elettricista» o «idraulico» o «muratore» o «maniscalco» o «meccanico di automezzi». 4. Le graduatorie di merito sono valide esclusivamente per i blocchi del presente bando, ferma restando la previsione degli articoli 12 e 13. 5. Le graduatorie di merito di cui al presente articolo saranno pubblicate con valore di notifica sul portale dei concorsi, sul sito internet del Ministero della difesa e nel Giornale ufficiale della difesa - consultabile nel sito internet www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx - e di cio' sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».