Art. 11 
 
       Formazione, approvazione e validita' delle graduatorie 
 
    1. Per  ogni  blocco,  la  commissione  valutatrice,  ricevuti  i
risultati delle prove  di  efficienza  fisica  e  degli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali, provvede a compilare: 
      per il 1° blocco, sei distinte graduatorie di  merito  in  base
alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione  dei
titoli e dell'eventuale punteggio incrementale ottenuto  nelle  prove
di efficienza fisica, per ciascuna delle tipologie di  posti  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera a); 
      per il 2°, 3° e 4° blocco, per i posti di cui all'art. 1, comma
1, lettere b), c) e d), le rispettive graduatorie in base alla  somma
aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione  dei  titoli  e
dell'eventuale  punteggio  incrementale  ottenuto  nelle   prove   di
efficienza fisica. 
    Tali graduatorie, comprendenti i  candidati  giudicati  idonei  e
quelli eventualmente in attesa dell'esito dei  predetti  accertamenti
psico-fisici  e  attitudinali,  verranno  consegnate  alla  DGPM  per
l'approvazione con decreto dirigenziale. 
    2. Per il 1° blocco, in caso  di  mancanza,  anche  parziale,  di
candidati  idonei  per  le  posizioni  organiche  di  «elettricista»,
«idraulico», «muratore», «maniscalco» e «meccanico di automezzi»,  la
DGPM provvedera' a portare i posti non coperti,  su  richiesta  dello
Stato Maggiore dell'Esercito, prioritariamente in aumento  di  quelli
previsti per le altre teste' citate tipologie di posti e solo in  via
subordinata   a   quelli    previsti    per    i    VFP1    il    cui
incarico/specializzazione sara' assegnato dalla Forza armata. 
    3. I candidati che abbiano chiesto di  partecipare  per  i  posti
previsti per le posizioni organiche di «elettricista» o «idraulico» o
«muratore» o «maniscalco» o «meccanico di automezzi», sia per i posti
per  incarico/specializzazione  che  sara'  assegnato/a  dalla  Forza
armata,  qualora  utilmente  inseriti  in  entrambe  le  graduatorie,
saranno convocati per coprire i posti previsti per  «elettricista»  o
«idraulico» o «muratore» o «maniscalco» o «meccanico di automezzi». 
    4. Le graduatorie di merito  sono  valide  esclusivamente  per  i
blocchi del  presente  bando,  ferma  restando  la  previsione  degli
articoli 12 e 13. 
    5. Le graduatorie di merito di cui al presente  articolo  saranno
pubblicate con valore di notifica sul portale dei concorsi, sul  sito
internet del Ministero della difesa e nel  Giornale  ufficiale  della
difesa -        consultabile        nel         sito         internet
www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx  -  e  di
cio' sara' data  notizia  mediante  avviso  inserito  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».