Art. 11 1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza a parita' di merito, previsti dalla vigente normativa, dovranno far pervenire all'Istituto superiore di sanita', entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui gli stessi abbiano sostenuto la suddetta prova, i documenti attestanti il possesso di tali titoli. I documenti dovranno attestare, altresi', che i suddetti titoli erano posseduti fin dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 2. A parita' di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni. 3. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno, da comprovarsi mediante certificazione anagrafica dalla quale risulti la data di nascita dei figli stessi; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati oppure certificazione attestante il lodevole servizio prestato rilasciata dall'amministrazione d'appartenenza; c) dall'eta'. E' preferito il candidato piu' giovane di eta'. 4. Il diritto alla preferenza a parita' di merito potra' essere dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', a seconda dei casi. 5. Il candidato che abbia omesso di dichiarare nella domanda il possesso dei titoli che diano diritto alla preferenza a parita' di merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi. 6. I documenti di cui al presente articolo saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Detti documenti non sono soggetti all'imposta sul bollo. 7. Ai documenti di cui al presente articolo redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.