Art. 11 
 
                   Graduatorie regionali di merito 
 
    1. La commissione di valutazione, dopo aver valutato la prova e i
titoli, procede alla  compilazione  della  graduatoria  regionale  di
merito. 
    2.  Le  graduatorie  di  merito  regionali  di  cui  al  comma  1
comprendono  tutti   coloro   che,   avendo   proposto   istanza   di
partecipazione alla procedura concorsuale, abbiano sostenuto la prova
orale. I candidati sono inseriti  nella  predetta  graduatoria  sulla
base del punteggio dei titoli posseduti  e  della  valutazione  della
prova orale. A  parita'  di  punteggio  si  applicano  le  preferenze
previste dalla normativa vigente. 
    3. I candidati inseriti nelle  graduatorie  di  merito  regionali
sono ammessi annualmente e nel limite dei posti di  cui  all'art.  3,
comma 2 del decreto n. 995 del 15 dicembre 2017  ad  un  percorso  di
formazione, di durata annuale, finalizzato a verificare la padronanza
degli standard professionali, che si  conclude  con  una  valutazione
finale, ai sensi del decreto del Ministro 984 del 14  dicembre  2017.
Tale percorso prevede le medesime condizioni normative ed  economiche
del contratto di supplenza annuale. 
    4.  Per  le  classi  di  concorso  per  le  quali   e'   disposta
l'aggregazione territoriale delle procedure  concorsuali  si  procede
all'approvazione di graduatorie  distinte  per  ciascuna  regione  ai
sensi dell'art. 4 comma 4 del decreto  ministeriale  n.  995  del  15
dicembre 2017. 
    5.  La  graduatoria  di  merito  e'  approvata  con  decreto  dal
dirigente preposto all'USR responsabile dello svolgimento dell'intera
procedura  concorsuale,  e'  trasmessa  al  sistema  informativo  del
Ministero ed e' pubblicata nell'albo e  sul  sito  internet  dell'USR
nonche' sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero. 
    6. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell'avvio
al percorso annuale disciplinato dal decreto del Ministro 984 del  14
dicembre 2017.